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Detenute condannate per “reati ostativi” ed esclusione dal beneficio dell’assistenza all’esterno dei figli minori: incostituzionale l’art. 21-bis O.P.

Corte Costituzionale, 23 luglio 2018 (ud. 4 luglio 2018), n. 174
Presidente Lattanzi, Relatore Zanon

Depositata il 23 luglio la sentenza n. 174 del 2018 della Corte Costituzionale in tema di assistenza all’esterno dei figli minori ex art. 21-bis Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).

Come avevamo anticipato, il Magistrato di sorveglianza di Lecce e Brindisi aveva sollevato, in riferimento agli articoli 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 21-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (O.P.), nella parte in cui, rinviando all’articolo 21 O.P., esclude dal beneficio dell’assistenza all’esterno dei figli minori la persona detenutacondannata per “reato ostativo” di cui all’articolo 4-bis, commi 1, 1-ter e 1-quater O.P., che non abbia espiato almeno un terzo della pena.

Art. 21-bis Legge 26-7-1975 n. 354 – Assistenza all’esterno dei figli minori
1.  Le condannate e le internate possono essere ammesse alla cura e all’assistenza all’esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci, alle condizioni previste dall’articolo 21.
2.  Si applicano tutte le disposizioni relative al lavoro all’esterno, in particolare l’articolo 21, in quanto compatibili. 
3.  La misura dell’assistenza all’esterno può essere concessa, alle stesse condizioni, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre.

Art. 21 Legge 26-7-1975 n. 354 – Lavoro all’esterno
1.  I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all’esterno in condizioni idonee a garantire l’attuazione positiva degli scopi previsti dall’art. 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell’art. 4-bis, l’assegnazione al lavoro all’esterno può essere disposta dopo l’espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all’ergastolo l’assegnazione può avvenire dopo l’espiazione di almeno dieci anni.
[…]

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 21-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui, attraverso il rinvio al precedente art. 21, con riferimento alle detenute condannate alla pena della reclusione per uno dei delitti di cui all’art. 4-bis, commi 1, 1-ter e 1-quater, della legge n. 354 del 1975, non consente l’accesso all’assistenza all’esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci oppure lo subordina alla previa espiazione di una frazione di pena, salvo che sia stata accertata la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 58-ter della medesima legge.

Redazione Giurisprudenza Penale

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