ARTICOLIDalle Sezioni UniteDIRITTO PENALE

La decisione delle Sezioni Unite sulla legge applicabile nel caso in cui, tra condotta ed evento, entri in vigore una legge più sfavorevole

Cassazione Penale, Sezioni Unite, ud. 19 luglio 2018, informazione provvisoria
Presidente Carcano, Relatore Caputo

Come avevamo anticipato, con ordinanza n. 21286/2018, era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: «se, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, debba trovare applicazioni il trattamento sanzionatorio vigente al momento della condotta ovvero quello vigente al momento dell’evento».

Nel caso di specie, la condotta che cagionava la morte della persona offesa risaliva al 20 gennaio 2016, mentre il decesso interveniva il 28 agosto 2016: nell’arco temporale intercorrente tra tali momenti, entrava in vigore la Legge 23 marzo 2016, n. 41 (“Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274”, pubblicata nella Gazz. Uff. 24 marzo 2016, n. 70) che introduceva nel nostro ordinamento il reato di cui all’art. 589-bis c.p.

Il tema attiene, pertanto, al rapporto intercorrente tra tempus commissi delicti e trattamento sanzionatorio, con riferimento al quale la giurisprudenza si richiama alla legge penale in vigore al momento di commissione, ovvero di consumazione del reato; secondo l’indirizzo prevalente, «per i reati di evento tale momento coincide con quello in cui l’evento si verifica, anche laddove ciò avvenga a distanza di tempo dal momento della condotta».

All’udienza del 19 luglio 2018, le Sezioni Unite hanno fornito la seguente soluzione: «trova applicazione il trattamento sanzionatorio vigente al momento della condotta».

Redazione Giurisprudenza Penale

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