Responsabilità da reato degli enti ex d.lgs. 231/2001: nei confronti degli enti è ammissibile anche il sequestro c.d. “impeditivo” ex art. 321 c.1 c.p.p.
Cassazione Penale, 20 luglio 2018 (ud. 10 luglio 2018), n. 34293
Presidente Davigo, Relatore Rago
Si segnala, in tema di responsabilità da reato degli enti ex d.lgs. 231/2001, la sentenza con cui la seconda sezione della Corte di Cassazione si è pronunciata sulla possibilità di disporre nei confronti degli enti il sequestro c.d. “impeditivo” di cui all’art. 321 c.1 c.p.p.
L’art. 53 d.lgs. 231/2001 – si legge nella sentenza – prevede che il giudice possa disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell’articolo 19 e che si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Dunque il suddetto articolo – coerentemente con quanto previsto nella Relazione Ministeriale – prevede che nei confronti degli enti si possa applicare il solo sequestro (del profitto o del prezzo del reato) a fini di confisca di cui all’art. 321 c.2 c.p.p.: i giudici precisano che «non fu prevista la possibilità del sequestro impeditivo perché la funzione cautelare da questo assolta avrebbe determinato una “incompatibilità con le sanzioni interdittive irrogabili nei confronti delle persone giuridiche”, anch’esse aventi la stessa finalità».
Tuttavia – afferma la Corte – «il sequestro impeditivo ha una finalità che la misura interdittiva non ha: impedire l’utilizzo di singoli beni ed evitare, sottraendoli alla disponibilità dell’ente, che possano continuare – nonostante la misura interdittiva – quantomeno ad agevolare la commissione di altri reati con conseguente pericolo per la collettività». Pertanto, «oltre all’espressa e speciale ipotesi del sequestro preventivo del prezzo o del profitto del reato, prevista dall’art. 53 del d.lgs 8 giugno 2001, n. 231, nei confronti dell’ente è ammissibile anche il sequestro c.d. “impeditivo” di cui all’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., spettando al pubblico ministero individuare, di volta in volta, quello più funzionale all’esigenza cautelare che intenda conseguire».
La sentenza è stata commentata su questa Rivista da C. Santoriello, Quando il giudice si sostituisce al legislatore, anzi lo esautora: una “strana e pericolosa” decisione in tema di sequestro impeditivo nei confronti degli enti collettivi, in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 7-8