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Differimento dell’esecuzione della pena relativo a collaboratori di giustizia: brevi note in tema di competenza territoriale

in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 7-8 – ISSN 2499-846X

L’Autore affronta il tema della competenza territoriale in tema di differimento dell’esecuzione della pena, ex artt. 146-147 c.p., nella forma della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter, O.P., nei confronti di collaboratori di giustizia.

In particolare, si commenta criticamente la pronuncia n. 8131/2017 della prima sezione della Corte di Cassazione secondo cui, «in tema di rinvio, necessario o facoltativo, dell’esecuzione della pena, la competenza a provvedere sull’istanza del detenuto, collaboratore di giustizia, appartiene al magistrato o al tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull’istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l’interessato all’atto della richiesta ai sensi dell’art. 677, comma 1, cod. proc. pen., anche quando il condannato richieda, o il giudice ritenga comunque di applicare, la detenzione domiciliare in luogo del differimento, non trovando applicazione la regola di cui all’art. 16-nonies, comma 8, del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, che prevede la competenza territoriale esclusiva del giudice di sorveglianza di Roma».

Come citare il contributo in una bibliografia:
G. Vignera, Differimento dell’esecuzione della pena relativo a collaboratori di giustizia: brevi note in tema di competenza territoriale, in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 7-8