La sospensione dell’esecuzione del MAE ancora alla Corte di Giustizia: lo scrutinio dell’autorità giudiziaria quando a mancare è lo stato di diritto
in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 7-8 – ISSN 2499-846X
Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione, Sentenza 25 luglio 2018
Causa C-216/18 PPU
Il 25 luglio scorso la Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha depositato la sentenza sul rinvio pregiudiziale effettuato dall’Alta Corte Irlandese (High Court), in ossequio alla procedura prevista dall’art. 267 TFUE.
Ancora una volta, motivo del rinvio è stata l’interpretazione di alcune disposizioni della Decisione Quadro 2002/584/GAI, che disciplina il mandato di arresto europeo (MAE), riguardanti la facoltà concessa allo Stato d’esecuzione di rifiutarne l’attuazione in circostanze tassativamente previste.
Nel caso di specie, un cittadino polacco era stato arrestato in territorio irlandese sulla base di tre MAE emesse della Polonia per traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope. Egli si era opposto alla consegna alle autorità polacche, sostenendo che nel paese d’origine sussisteva una grave rischio di violazioni dei propri diritti al giusto processo, protetti dagli artt. 47 e 48 della Carta di Nizza, nonchè dall’art. 6 CEDU, e nello specifico del diritto ad essere giudicato da un’autorità indipendente.
Ricordiamo che il meccanismo del MAE ha come fondamento il principio di mutuo riconoscimento fra Stati, tuttavia tale assunto trova limite nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi giuridici sanciti dall’articolo 2 TUE (che tra gli stessi annovera: dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani).
Con la sentenza “Aranyosi e Căldăraru” del 5 Aprile 2016 (in questa Rivista, ivi) la Corte si era già pronunciata sul punto, stabilendo che, nel caso in cui l’individuo soggetto al MAE corra il concreto pericolo di subire trattamenti inumani o degradanti ai sensi della Carta di Nizza, l’esecuzione del meccanismo può essere sospesa previo esperimento di un esame bifasico. In primo luogo, l’autorità giudiziaria del paese di esecuzione deve verificare se esista il rischio potenziale di trattamenti inumani o degradanti nello Stato emittente dovuto, ad esempio, a carenze strutturali dello stesso. In secondo luogo, si deve stabilire in modo concreto e preciso, se esistano fondati motivi per ritenere che l’individuo interessato sarebbe esposto a tale rischio, ove il MAE venisse eseguito.
Tuttavia, nella vicenda in esame rileva la peculiare situazione politica della Polonia, a seguito di penetranti riforme legislative che non sono passate inosservate alle istituzioni dell’Unione Europea. Infatti, a norma dell’art. 7 par. 1 del TUE, il 20 Dicembre 2017 la Commissione Europea ha formulato una proposta motivata sullo Stato di Diritto in Polonia, ponendo l’accento sulla carenza di controllo costituzionale e sulla mancata imparzialità dei giudici, invitando il Consiglio a verificare l’eventuale violazione dei principi sanciti dall’art. 2 TUE e ad adottare conseguentemente le misure necessarie.
Alla luce del contenuto di tale proposta motivata, il giudice di rinvio ha chiesto alla Corte se lo stesso, disponendo di elementi, come quelli contenuti in una proposta motivata della Commissione, adottata a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, TUE, idonei a dimostrare l’esistenza di un rischio reale di violazione del diritto fondamentale a un processo equo garantito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, a causa di carenze sistemiche o generalizzate riguardanti l’indipendenza del potere giudiziario dello Stato membro emittente, deve verificare, in modo concreto e preciso, se esistano motivi seri e comprovati per ritenere che l’interessato corra un rischio di tal genere in caso di consegna a quest’ultimo Stato. In altre parole, l’High Court irlandese chiedeva se fosse dispensata dalla valutazione bifasica dettata dalla giurisprudenza della Corte, potendosi il rifiuto all’esecuzione del MAE basare sulle osservazioni espresse dalla Commissione nel documento indirizzato al Consiglio
I Giudici di Lussemburgo, in ossequio al considerato 10 della Decisione Quadro, hanno rilevato che il meccanismo sotteso al mandato di arresto europeo può essere sospeso solo nei casi di violazione grave e persistente dei valori riconosciuti dall’art. 2 TUE constatata dal Consiglio. Solo in quel caso “l’autorità giudiziaria dell’esecuzione sarebbe tenuta a rifiutare automaticamente l’esecuzione di ogni mandato d’arresto europeo emesso da detto Stato membro, senza dover svolgere alcuna valutazione concreta del rischio reale, corso dall’interessato, di lesione del contenuto essenziale del suo diritto fondamentale a un equo processo” (sentenza, par. 72). Orbene, dal momento che allo stato il Consiglio non si è ancora pronunciato su proposta della Commissione, l’autorità giudiziaria chiamata a decidere sulla sospensione dell’esecuzione del MAE, deve procedere al controllo astratto e concreto sancito dalla Corte.
A ben vedere, sostiene in un passaggio interessante l’Avvocato Generale della Corte E. Tanchev nelle sue conclusioni, le valutazioni condotte, rispettivamente, dal Consiglio e dall’autorità giudiziaria di esecuzione differiscono per oggetto e funzione. Invero, “nell’ambito dell’articolo 7, paragrafo 1, TUE, il Consiglio valuta se sussista un evidente rischio di violazione grave dei valori di cui all’articolo 2 TUE, vale a dire la dignità umana, la libertà, la democrazia, l’uguaglianza, lo Stato di diritto e i diritti umani. Invece, in detta sentenza Aranyosi e Căldăraru, l’esame dell’autorità giudiziaria di esecuzione verteva sulla sussistenza di un rischio concreto di violazione non già di un valore comune agli Stati membri, bensì di un diritto fondamentale, vale a dire il divieto di pene o trattamenti inumani o degradanti” (par. 38 delle Conclusioni). Inoltre, per quanto riguarda la funzione degli stessi, la procedura ex art. 7 TUE “consente all’Unione di intervenire in caso di violazione grave e persistente, da parte di uno Stato membro, dei valori su cui si fonda l’Unione”, mentre il controllo giudiziario “consente all’autorità giudiziaria di esecuzione di tutelare i diritti fondamentali della persona oggetto di un mandato d’arresto europeo” (par. 44 delle Conclusioni).
Resta quindi da verificare, una volta che il Consiglio si sarà pronunciato sulla situazione della Polonia, se tale decisione, qualora constatasse violazioni gravi e persistenti ai valori e principi fondamentali europei, sarà ritenuta sufficiente, e a quali condizioni, a determinare la sospensione automatica dell’esecuzione del MAE.
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Come citare il contributo in una bibliografia:
S. Carrer, La sospensione dell’esecuzione del MAE ancora alla Corte di Giustizia: lo scrutinio dell’autorità giudiziaria quando a mancare è lo stato di diritto, in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 7-8