Giornalismo d’inchiesta e riservatezza. Il diritto di cronaca prevale sulla tutela della privacy (art. 167, c. 2, D.Lgs. 196/03).
in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 7-8 – ISSN 2499-846X
Tribunale di Massa, ordinanza 24 aprile 2018
L’intervista ripresa con la telecamera nascosta pone il problema dell’utilizzo dei dati personali in assenza di autorizzazione dell’interessato, che non sa di essere ripreso e registrato e di conseguenza non prevede che la sua “intervista” vada in onda.
Nella fattispecie, il Giudice per le Indagini Preliminari, con un provvedimento diffusamente motivato, accoglie la richiesta di archiviazione formulata a favore del giornalista indagato per il reato di cui all’art.art. 167, c. 2, D.Lgs. 196/03 per avere diffuso un’intervista a un carabiniere, affermando che:
a) il consenso debba presumersi dalla conoscenza della qualità di giornalista dell’interlocutore;
b) in ogni caso il consenso dell’interessato non occorre per la divulgazione dati sensibili protetti se viene “rispettato il diritto di cronaca e dell’essenzialità dell’informazione”, con richiamo ai principi deontologici dell’Ordine Professionale (Cass. Sez. 3^ 7504/14).
c) le dichiarazioni rese nell’intervista sono, nel caso di specie, a tal punto gravi ed allarmanti, ove lette alla luce dei comportamenti delittuosi (altrove contestati e per i quali pende procedimento ancora in fase di udienza preliminare) che da ciò ne deriverebbe la rilevanza sociale e mediatica ovvero l’estrema importanza per l’opinione pubblica e per il controllo che in uno stato democratico, fondato sul rispetto della legalità democratica, questa deve esercitare sull’operato dei pubblici poteri.
Nella fattispecie il Giudice si fa portavoce della tutela dei cittadini, dando per acquisiti fatti che giudizialmente non lo sono al fine di dimostrare la pericolosità di una persona e per l’effetto l’interesse del cittadino a conoscerla. Ma vi è di più, il giornalista deve nascondere la telecamera perché altrimenti l’interlocutore, sapendo di essere registrato, non parlerebbe liberamente. In questo c’è la necessità giornalistica di frasi ad effetto che assurgano automaticamente a concetti di interesse pubblico. Qualora, inoltre, l’intervista non fosse stata registrata di nascosto, delle due l’una: o il carabiniere non si sarebbe espresso liberamente, oppure il giornalista non sarebbe stato creduto perché in assenza di documentazione la persona offesa – gode(va) di stima e rispetto – avrebbe potuto negare di aver profferito tali frasi.
Se un soggetto è accusato di gravi delitti, il giornalista può intervistarlo di nascosto per farlo uscire allo scoperto e fargli tra l’altro confessare la propria ideologia politica, così da svelarne la pericolosità sociale. Il tutto a sostegno di una diversa indagine della medesima Procura che chiede l’archiviazione del procedimento per diffusione di dati protetti senza autorizzazione. E procede per calunnia ai danni del giornalista.
In questo modo il giornalista diviene una sorta di agente provocatore, che tutela l’interesse pubblico attraverso la cronaca.
Il provvedimento in questione ex plurimis evidenzia quanto sia necessaria, prima ancora che una normativa di attuazione attesa per fine agosto, una procedura di coordinamento tra il futuro e presumibilmente più efficace testo normativo in materia di D.P. e le garanzie – non solo costituzionali – che rischiano di rendere questa come le altre novelle (penso al whistleblowing, che per altre vie è stato privato della necessaria forza incentivante, sia sotto il profilo giuslavoristico che sotto quello penale) delle paper tigers, per dirla con gli anglosassoni dalla cui tradizione normativa attingiamo a piene mani.
Perché possa essere realmente efficace e perché possa realmente costituire un corretto adeguamento della normativa interna a quella europea anche sotto il profilo penale, la legge d’attuazione dovrà marcare nettamente i confini della tutela dei dati personali, indicando fin dove questa si estende e dove invece essa è destinata a soccombere. Diversamente, lasciando al Giudice o al Pubblico Ministero la discrezionalità, vi sarà sempre un interesse confliggente, una forza diversa e opposta, centripeta, che potrà essere più o meno forte a seconda di quale sia l’interesse da difendere.
È un ragionamento da farsi in sostanza prescindendo, nei limiti del possibile, dal rango delle norme in questione. Si pensi, a mero titolo d’esempio, alla vicenda Marchionne: la Società avrebbe dovuto conoscerne le condizioni di salute per poter adempiere alle necessarie e cogenti comunicazioni sociali (tutelate anche penalmente, considerata la quotazione). L’interesse diverso e opposto (per i malpensanti convergente con quello societario) tutela vigorosamente, come è giusto che sia, i dati clinici del paziente.
Occorrerebbero parametri poco interpretabili o interpretabili il meno possibile, ai quali affidarsi per determinare quale interesse prevalga in una normativa che, per propria natura prevede due interessi confliggenti.
Come citare il contributo in una bibliografia:
A. Rodontini, Giornalismo d’inchiesta e privacy. Il diritto di cronaca prevale sulla tutela della privacy (art. 167, c. 2, D.Lgs. 196/03)., in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 7-8