La V Direttiva Antiriciclaggio
in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 7-8 – ISSN 2499-846X
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE del 19 giugno 2018 la V direttiva antiriciclaggio, finalizzata ad un’ulteriore stretta verso la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, costituendone il principale strumento giuridico.
La direttiva n. 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 (cosiddetta V direttiva antiriciclaggio), modifica la direttiva 2015/849 (IV direttiva antiriciclaggio), recepita in Italia già recepita in Italia dal d.lgs. n. 90/2017.
Taluni servizi basati sulle moderne tecnologie stanno diventando sempre più popolari come sistemi finanziari alternativi e non esistendo regole precise in tale ambito si è posto un argine a quest’area grigia non più giustificabile. Quindi, per stare al passo con queste nuove tendenze è stato opportunamente previsto l’adozione di nuove misure volte a garantire la maggiore trasparenza delle operazioni finanziarie, delle società e degli altri soggetti giuridici, nonché dei trust e degli istituti giuridici aventi assetto o funzioni affini a quelli del trust, proprio allo scopo di migliorare l’attuale assetto di prevenzione per contrastare efficacemente il finanziamento del terrorismo. Questa nuova direttiva è finalizzata ad accrescere ulteriormente la trasparenza generale del contesto economico e finanziario dell’Unione, ben consapevoli del miglioramento già avvenuto nel corso degli ultimi anni, a livello di Stati membri, sul fronte dell’adozione e dell’applicazione delle norme del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).
Inoltre, queste misure rispecchiano con esattezza gli impegni assunti e gli sviluppi a livello internazionale: basti pensare alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2195 (104) sulle minacce alla pace ed alla sicurezza internazionale causate da atti di terrorismo.
La nuova direttiva entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione ufficiale.
Per il suo recepimento, all’articolo 4 della stessa è previsto che “gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 10 gennaio 2020”.
La direttiva n. 2018/843 amplia la portata della normativa antiriciclaggio includendovi anche:
- i prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali;
- i prestatori di servizi di portafoglio digitale;
- i galleristi;
- i gestori di case d’asta e gli antiquari, chiamati ad operare una collaborazione proattiva.
Da questo punto di vista, si deve sottolineare che l’Italia aveva già fatto un passo in avanti verso l’ampliamento della platea dei soggetti obbligati. Il D. lgs n. 90 /2017, infatti, aveva già anticipato l’orientamento del legislatore comunitario, inserendo tra i soggetti tenuti al rispetto delle regole antiriciclaggio “i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento dell’attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso”.
Ora, a livello europeo, è stato compiuto un ulteriore progresso: tra i soggetti obbligati vi sono anche le persone che commerciano opere d’arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle stesse, anche quando tale attività è effettuata da gallerie d’arte e case d’aste, nel caso in cui il valore dell’operazione o di una serie di operazioni legate tra loro sia pari o superiore a 10mila euro.
Tali obblighi sono previsti anche per le “Criptovalute”.
Servizi di cambio valute
La V direttiva estende ai prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso legale (per esempio monete e banconote considerate a corso legale e la moneta elettronica di un paese, accettate quale mezzo di scambio nel paese emittente) e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale, che non sono soggetti all’obbligo della UE di individuare le attività sospette, particolari obblighi antiriciclaggio.
L’anonimato delle valute virtuali ne consente il potenziale uso improprio per scopi criminali.
Al fine di evitare che i gruppi terroristici possano trasferire denaro verso il sistema finanziario dell’Unione o all’interno delle reti delle valute virtuali dissimulando i trasferimenti o beneficiando di un certo livello di anonimato su queste piattaforme, è stato ampliato l’ambito di applicazione della IV direttiva (UE) includendo i prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali e i prestatori di servizi di portafoglio digitale.
In tal modo, le autorità competenti avranno la possibilità di monitorare, attraverso i soggetti obbligati, anche l’uso delle valute virtuali.
Carte prepagate
Anche se le carte prepagate sono un valido aiuto per l’inclusione sociale e finanziaria, molto spesso l’uso di carte prepagate anonime può facilmente contribuire al finanziamento di atti terroristici e dei relativi aspetti logistici.
Per tale motivo, si è ritenuto indispensabile impedire ai terroristi di utilizzare questa modalità per finanziare le loro operazioni, riducendo ulteriormente i limiti e gli importi massimi al di sotto dei quali i soggetti obbligati sono autorizzati a non applicare determinate misure di adeguata verifica della clientela di cui alla direttiva (UE) 2015/849.
Così, con il nuovo documento europeo sono state sensibilmente ridotte le soglie preesistenti per l’uso delle carte prepagate senza l’obbligo di procedere ad adeguata verifica della clientela, passando dagli attuali 250 a 150 euro.
Titolare effettivo
Relativamente alla figura del titolare effettivo (persona fisica o persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente), le vecchie norme prevedevano che nel caso in cui non è possibile individuare il titolare effettivo, lo stesso coincide con la persona fisica (o le persone fisiche) con poteri di amministrazione o direzione della società.
Sul punto, la nuova direttiva prevede (alla lettera b dell’art. 13, che è stato aggiunto al testo previgente) che qualora il titolare effettivo individuato sia un “dirigente di alto livello”, i soggetti obbligati devono adottare “misure ragionevoli necessarie al fine di verificare l’identità della persona fisica che occupa una posizione dirigenziale di alto livello e conservano registrazioni delle misure adottate, nonché delle eventuali difficoltà incontrate durante la procedura di verifica”.
Infine, la V direttiva antiriciclaggio prevede anche l’accesso pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e degli istituti giuridici affini sul presupposto che tale accesso possa contribuire a combattere l’uso improprio di società o altri soggetti giuridici per riciclare denaro o finanziare il terrorismo.
Un maggiore controllo pubblico contribuirà a prevenire l’uso improprio di soggetti giuridici ed istituti giuridici, anche a fini di evasione fiscale.
Come citare il contributo in una bibliografia:
F. Ungaretti Dell’Immagine, La V Direttiva Antiriciclaggio, in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 7-8