Disastro ambientale: anche l’evento di offesa alla pubblica incolumità presuppone un’incidenza sull’ambiente.
in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 9 – ISSN 2499-846X
di Giuseppe Fornari e Enrico Di Fiorino
Cassazione Penale, Sez. III, 3 luglio 2018 (ud. 18 giugno 2018), n. 29901
Presidente Cavallo, Relatore Ramacci
Con la sentenza in commento, che interviene a chiusura di una vicenda cautelare reale riguardante il sequestro preventivo di un immobile abusivo e ad elevato rischio di crollo, la Corte di Cassazione ha avuto modo di delineare il perimetro applicativo della nuova fattispecie di disastro ambientale prevista all’art. 452 quater c.p., chiarendo – almeno in parte – i rapporti con il delitto di disastro innominato previsto dall’art. 434 c.p., oggetto della clausola di riserva del reato di nuova introduzione.
Mentre sul delitto di inquinamento ambientale di cui all’art. 452 bis c.p. la Suprema Corte ha avuto più occasioni di pronunciarsi, colmando in via interpretativa la scarsa determinatezza che caratterizza tale fattispecie, non si registrano pronunce – precedenti a quella in commento – che abbiano realizzato la medesima opera di definizione e delimitazione sulla fattispecie di disastro ambientale. Al più, fin dalla prima pronuncia emessa a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 68/2015, la Corte di Cassazione si era limitata a rilevare come un’eventuale reversibilità del fenomeno inquinante non potesse assumer alcun rilievo nell’escludere l’illiceità penale della condotta, ravvisando piuttosto in tale circostanza un elemento di differenziazione tra il delitto di inquinamento e quello, più severamente punito, di disastro ambientale
Come citare il contributo in una bibliografia:
G. Fornari – E. Di Fiorino, Disastro ambientale: anche l’evento di offesa alla pubblica incolumità presuppone un’incidenza sull’ambiente, in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 9