Depositata la sentenza delle Sezioni Unite sul regime transitorio del D. Lgs. 10 aprile 2018, n. 36 (modifica del regime di procedibilità per taluni reati)
Cassazione Penale, Sezioni Unite, 7 settembre 2018 (ud. 21 giugno 2018), n. 40150
Presidente Carcano, Relatore Vessicchelli
Come avevamo anticipato, in data 16 maggio 2018 erano state rimesse alle Sezioni Unite due questione di diritto relative al recente D. Lgs. 10 aprile 2018, n. 36 (in vigore dal 9 maggio u.s.) che ha previsto l’estensione della procedibilità a querela per determinati reati.
Le questioni riguardavano, in particolare, l’art. 12 del D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36, rubricato “Disposizioni transitorie in materia di perseguibilità a querela”, secondo cui «il giudice, dopo l’esercizio dell’azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata».
Ad avviso della Corte di Cassazione, tale disposizione – che, a seguito della decisione del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2018, si applica anche ai processi che, alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, sono pendenti avanti alla Corte di Cassazione – poneva alcune problematiche interpretative da chiarire al fine di evitare futuri contrasti giurisprudenziali: la prima questione riguardava l’applicabilità della disciplina intertemporale nei procedimenti i cui ricorsi siano affetti da vizi da cui discenda la declaratoria di inammissibilità; la seconda era relativa alla computabilità o meno del termine per proporre querela ai fini della maturazione del termine di prescrizione del reato.
Con la sentenza n. 40150 – depositata il 7 settembre 2018 – le Sezioni Unite hanno affermato i seguenti principi di diritto:
- «in presenza di un ricorso inammissibile non deve darsi alla persona offesa l’avviso previsto dall’art. 12 c.2 D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36 per l’eventuale esercizio del diritto di querela».
- «nel tempo necessario a dare attuazione alle disposizioni transitorie previste dall’art. 12 D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36, il corso della prescrizione non resta sospeso».