ARTICOLIdelitti contro la pubblica amministrazioneDIRITTO PENALEIN PRIMO PIANOParte speciale

Depositate le motivazioni della Cassazione sulla compravendita di senatori: nei confronti del parlamentare non è mai configurabile il reato di corruzione propria

Cassazione Penale, Sez. VI, 11 settembre 2018 (ud. 2 luglio 2018), n. 40347
Presidente Paoloni, Relatore Ricciarelli

Segnaliamo ai lettori il deposito, in data 11 settembre 2018, della sentenza n. 40347 della sesta sezione penale della Corte di Cassazione relativa alla vicenda che vedeva imputato l’ex Premier Silvio Berlusconi per la cd. compravendita di senatori (ossia, come si legge nella sentenza, «la dazione di complessivi euro 3.000.000,00 al Sen. De Gregorio Sergio, volta a costituire un mandato imperativo contrario ai doveri di ufficio, in funzione di voti contrari alle proposte della maggioranza di governo»).

In punto di diritto, la Corte, nel confermare l’intervenuta prescrizione del reato già dichiarata dalla Corte d’appello di Napoli, ha affermato che «l’ipotesi della corruzione propria, di cui all’art. 319 cod. pen., pur in presenza del mercimonio della funzione, discende comunque non dal mero riscontro di questa, ma dalla deduzione del perseguimento degli interessi del privato corruttore, attraverso atti contrari ai doveri di ufficio, connotati, pur a fronte di atti di natura discrezionale e formalmente legittimi, da quell’interesse. Per contro ricorre l’ipotesi di cui all’art. 318 cod. pen., in presenza della remunerazione del munus publicum, allorché non sia specificamente individuata la categoria degli atti di riferimento ovvero quando non possa prospettarsi la deduzione della specifica violazione dei doveri di ufficio nel compimento degli atti inerenti all’esercizio della funzione».

I giudici di legittimità hanno escluso che la vicenda in esame possa essere qualificata come cd. corruzione propria, non essendo tale fattispecie di reato compatibile «con la sfera di libertà del parlamentare, ben diversa da quella di chi svolge attività amministrativa in senso stretto: con riguardo allo svolgimento dell’attività tipica del parlamentare, infatti, non è ravvisabile un riferimento al bene del buon andamento e dell’imparzialità», essendo egli «libero, del resto, di esprimere nel modo che preferisce l’interesse della Nazione, quand’anche si risolva ad assecondare liberamente intendimenti altrui».

Ciò vale – si legge nella decisione – «non solo per il passaggio del parlamentare da uno schieramento all’altro, che è di per sé consentito proprio dalla mancanza di un vincolo di mandato, costituente dato strutturale che segna la piena autonomia del parlamentare, ma anche per ogni altro tipo di pattuizione nella quale sia dedotto l’esercizio delle funzioni, giacché da tale pattuizione non potrà mai discendere la violazione di doveri specificamente e riconoscibilmente correlati a quell’esercizio. Si intende rimarcare come anche nei casi di mercimonio e asservimento delle funzioni, ritenuti idonei ad integrare il delitto di corruzione propria, la giurisprudenza abbia comunque fatto riferimento alla circostanza che la violazione dei doveri debba trasferirsi all’atto risultando attraverso di esso riconoscibile».

Tutto ciò – conclude la Corte – «non significa che la condotta di corruzione sia assorbita per intero dall’autonomia della funzione o dall’operatività dell’immunità, in quanto, come detto, essa si colloca al di fuori dell’una e dell’altra: ma l’autonomia, di cui l’immunità è espressione, influisce sulla qualificazione del suo esercizio, precludendo la possibilità di conferirle una connotazione in termini di contrarietà ai doveri».

In conclusione, è stato affermato il principio secondo cui «nei confronti del parlamentare non è mai configurabile il reato di corruzione propria (per atto contrario ai doveri di ufficio), antecedente e/o susseguente, previsto dall’art. 319 c.p., ostandovi il combinato disposto degli artt. 64, 67 e 68 Costituzione».

Redazione Giurisprudenza Penale

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