Tutela dei figli nati al di fuori del matrimonio: sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 570-bis c.p.
Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Penale, Ordinanza, 26 aprile 2018
Giudice dott.ssa Leda Rossetti
Segnaliamo ai lettori l’ordinanza con cui il Tribunale di Nocera ha sollevato una questione di legittimità costituzionale dell’art. 570-bis c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio).
La disposizione richiamata è stata introdotta dall’art. 2, comma 1, lett. c) del Decreto Legislativo 1 marzo 2018, n. 21 (“Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’articolo 1, comma 85, lettera q) , della legge 23 giugno 2017, n. 103”) – in vigore dal 6 aprile 2018 – ed è andata a sostituire le disposizioni prima contenute nell’art. 12-sexies Legge n. 898/1970 e nell’art. 3 Legge n. 54/2006.
Art. 570-bis c.p.
Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.
Il vigente art. 570-bis c.p. – scrive il giudice a quo – «non contiene alcun riferimento, neppure implicito, alla disciplina dei rapporti dei figli con i genitori non coniugati, con conseguente violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione nella parte in cui non estende la medesima tutela penale ivi prevista anche ai figli nati fuori dal matrimonio».
Peraltro, ad avviso del Tribunale, mentre in precedenza «una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni normative contenute nella legge n. 54/2006 consentiva di equiparare, anche dal punta di vista penale, la tutela apprestata in favore dei figli di genitori non coniugati a quella dei figli nati in costanza di matrimonio», attualmente la disposizione di cui all’art. 570-bis c.p. «non appare prestarsi, per il chiaro tenore letterale, ad interpretazioni costituzionalmente orientate».
Si viene così a determinare – si legge nell’ordinanza – «una irragionevole ed ingiustificata diversità di trattamento nell’ambito dei rapporti tra genitori e figli nati in costanza o al di fuori del matrimonio in palese contrasto con il principio di eguaglianza formale e sostanziale consacrato nell’art. 3 Cost.: da una parte, la più ampia e severa tutela penale prevista per i figli di genitori coniugati, con ovvia ricaduta nei riguardi dei loro genitori; dall’altra, una ben minore tutela per i figli nati fuori del matrimonio, i cui genitori beneficerebbero pertanto di un più limitato spettro penale a loro carico, stante la sussistenza di diversi e rigorosi presupposti richiesti dall’art. 570 cpv. n. 2 codice penale – lo stato di bisogno dell’avente diritto, persona offesa; la dimostrazione del venir meno dei mezzi di sussistenza di quest’ultimo, per effetto dell’inadempimento civilistico – estranei alla previsione di cui all’art. 570-bis codice penale».
In conclusione è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 570-bis c.p., per violazione del principio di uguaglianza e disparità di trattamento, nella parte in cui esclude dall’ambito di operatività della disciplina penale ivi prevista i figli di genitori non coniugati.