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Il regime del 41-bis O.P. e il “divieto di cuocere cibi”: il 26 settembre l’udienza davanti alla Corte Costituzionale

Come avevamo anticipato, con ordinanza del 9 maggio 2017, il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto (dott. Fabio Gianfilippi) ha ritenuto non manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale in materia di 41-bis O.P. relativa, nello specifico, al divieto imposto dall’Amministrazione penitenziaria di “acquistare cibi che richiedono cottura, nonché cucinare quelli di cui gli è consentito l’acquisto (poiché consumabili anche crudi con la conseguenza di subire, in caso di violazione, una sanzione disciplinare)”.

Era stata, pertanto, sollevata questione di legittimità costituzionale dell’articolo 41-bis, comma 2-quater, lettera f), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dall’art. 2, comma 25, lettera f), numero 2), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui «impone che siano adottate tutte le necessarie misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità per i detenuti in regime differenziato di cuocere cibi».

L’udienza è prevista per il 26 settembre 2018 e il relatore sarà il giudice costituzionale Nicolò Zanon.

Redazione Giurisprudenza Penale

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