Riforma della sentenza assolutoria e obbligo, per il giudice, di rinnovare le dichiarazioni di periti e consulenti tecnici: la parola alle Sezioni Unite
Cassazione Penale, Sez. II, 26 settembre 2018 (ud. 23 maggio 2018), n. 41737
Presidente Diotallevi, Relatore Pacilli
Si segnala l’ordinanza con cui la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite una questione di diritto relativa alla necessità che, in caso di ribaltamento della pronuncia assolutoria di primo grado, il giudice d’appello provveda a rinnovare le dichiarazioni rese dai periti e dai consulenti tecnici, ritenute decisive e valutate difformemente rispetto al giudice di primo grado.
I giudici osservano come, in ordine all’equiparazione delle dichiarazioni dei periti e dei consulenti tecnici alle prove dichiarative – con conseguente necessità di rinnovazione in caso di overturning accusatorio – vi siano in giurisprudenza due diversi orientamenti:
- secondo un primo indirizzo, il giudice d’appello, qualora, ribaltando la pronuncia assolutoria di primo grado, intenda pervenire all’affermazione di responsabilità dell’imputato, non solo deve confutare specificamente i più rilevanti argomenti, sui quali era fondata la prima sentenza, ma deve anche provvedere, in ossequio al principio affermato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo con la sentenza del 5 luglio 2011 Dan c. Moldavia, a rinnovare l’assunzione delle prove orali, ove il giudizio di condanna debba fondarsi su di un diverso apprezzamento dell’attendibilità delle relative fonti: la funzione svolta dal perito nel processo e l’acquisizione dei risultati a cui l’esperto è giunto nello svolgimento dell’incarico peritale – ossia l’esame in dibattimento secondo le disposizioni sull’esame dei testimoni – impongono che la rivalutazione della prova sia preceduta dal riascolto dello stesso.
- altro indirizzo ritiene che la prova scientifica non sia equiparabile a quella dichiarativa, sicché non sussisterebbe l’obbligo per il giudice di procedere alla rinnovazione dibattimentale in caso di overturning accusatorio; pur se il perito ed i consulenti tecnici, sentiti in dibattimento, assumono la veste di testimoni – sostengono le pronunce che aderiscono a tale interpretazione – la loro relazione forma parte integrante della deposizione; essi, inoltre, sono chiamati a formulare un parere tecnico rispetto al quale il giudice può discostarsi, purché argomenti congruamente la propria diversa opinione. La loro posizione non è, quindi, totalmente assimilabile al concetto di “prova dichiarativa”, espresso nella sentenza Dasgupta, tanto è vero che nella motivazione delle Sezioni Unite, laddove si elencano i casi in cui è necessaria la rinnovazione della prova dichiarativa, non si menzionano periti e consulenti.
Alla luce di tale contrasto, è stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione: «se la dichiarazione resa dal perito o dal consulente tecnico costituisca o meno prova dichiarativa assimilabile a quella del testimone, rispetto alla quale, se decisiva, il giudice di appello avrebbe la necessità di procedere alla rinnovazione dibattimentale, nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento di essa».