ARTICOLICONTRIBUTIDIRITTO PENALE

Una breve e mirata notazione. Contra la criminalizzazione delle ONG: una rilevante apertura all’osservanza degli obblighi discendenti dalle convenzioni internazionali.

in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 10 – ISSN 2499-846X

La recente pubblicazione della richiesta di archiviazione formulata dalla Procura di Palermo (in un procedimento penale che vedeva coinvolto il personale di due ONG che, dopo aver soccorso dei migranti, si recavano presso il porto di Lampedusa, dove facevano sbarcare i migranti) induce una breve notazione in merito all’osservanza di molteplici strumenti del diritto internazionale e, quindi, all’osservanza degli obblighi discendenti dalle convenzioni internazionali.

La richiesta di archiviazione concerne due distinti eventi SAR (Search and Rescue), coordinati dall’Italian Maritime Rescue Coordination Centre (IMRCC) di Roma, portati a termine dall’imbarcazione Golfo Azzurro (ONG Proactiva Open Arms) sbarcata (poi) nel porto di Lampedusa, ritenuto (appunto da Golfo Azzurro) un place of safety.

La Procura di Palermo, dopo aver ricordato le coordinate giuridiche previste dal diritto internazionale con specifico riguardo al salvataggio in mare dei migranti e richiedenti asilo, si è soffermata sugli aspetti penalistici della condotta contestata e, in particolare, sulla scriminante prevista dall’art. 51 comma 1 c.p. (la quale, com’è noto, prevede che “l’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità”) e sull’art. 12 comma 2 del d.lgs. 286/98 (secondo cui, “fermo restando quanto previsto dall’articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato”).

Nel caso in esame – si legge nella richiesta di archiviazione – «avendo l’imbarcazione umanitaria soccorso dei migranti che si trovavano in stato di pericolo, la condotta trova giustificazione nella predetta disciplina dell’art. 51 c.p. per aver adempiuto ad un obbligo imposto da una norma giuridica internazionale».

Come citare il contributo in una bibliografia:
G. Licastro, Una breve e mirata notazione. Contra la criminalizzazione delle ONG: una rilevante apertura all’osservanza degli obblighi discendenti dalle convenzioni internazionali, in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 10