Privo di giustificazione il divieto di cuocere cibo per i detenuti al 41-bis: la sentenza della Corte Costituzionale
Corte Costituzionale, 12 ottobre 2018 (ud. 26 settembre 2018), sentenza n. 186
Presidente Lattanzi, Relatore Zanon
Come avevamo anticipato, con ordinanza del 9 maggio 2017, il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto (dott. Fabio Gianfilippi) aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f) O.P. nella parte in cui «impone che siano adottate tutte le necessarie misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità per i detenuti in regime differenziato di cuocere cibi».
La questione è stata ritenuta fondata dalla Corte Costituzionale, secondo cui quello di cuocere cibi è un divieto «privo di ragionevole giustificazione», «incongruo e inutile alla luce degli obbiettivi cui tendono le misure restrittive autorizzate dalla disposizione in questione» e, pertanto, «in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost.».
Non si tratta – si legge nella pronuncia – di «affermare, né per i detenuti comuni, né per quelli assegnati al regime differenziato, l’esistenza di un “diritto fondamentale a cuocere i cibi nella propria cella”: si tratta piuttosto di riconoscere che anche chi si trova ristretto secondo le modalità dell’art. 41-bis ordin. penit. deve conservare la possibilità di accedere a piccoli gesti di normalità quotidiana, tanto più preziosi in quanto costituenti gli ultimi residui in cui può espandersi la sua libertà individuale».
In conclusione, l’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f) O.P. è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo limitatamente alle parole «e cuocere cibi».