ARTICOLIDIRITTO PENALEIN PRIMO PIANOResponsabilità degli enti

Responsabilità degli enti: ai fini dell’interruzione della prescrizione la richiesta di rinvio a giudizio deve essere emessa (ma non anche notificata) entro cinque anni dal reato presupposto

Cassazione Penale, Sez, II, 24 settembre 2018 (ud. 20 giugno 2018), n. 41012
Presidente Davigo, Relatore Recchione

In tema di responsabilità degli enti ex D. Lgs. 231/2001, segnaliamo ai lettori un’interessante pronuncia della seconda sezione della Corte di Cassazione relativa alla identificazione dell’atto interruttivo della prescrizione.

Si tratta di un tema – si legge in sentenza – su cui si registra un contrasto all’interno della giurisprudenza di legittimità:

  • secondo un primo (maggioritario) orientamento, la richiesta di rinvio a giudizio della persona giuridica interrompe il corso della prescrizione solo se, oltre che “emessa”, sia stata anche “notificata” entro cinque anni dalla consumazione del reato presupposto, dovendo trovare applicazione, ai sensi dell’art. 11, primo comma, lett. r), L. 29 settembre 2000, n. 300, le norme del codice civile che regolano l’operatività dell’interruzione della prescrizione;
  • secondo altro orientamento, la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell’ente, in quanto atto di contestazione dell’illecito avente natura non recettizia, interrompe la prescrizione e ne sospende il decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio purché venga emessa – ma non anche notificata – entro cinque anni dalla consumazione del reato presupposto.

La Corte ha aderito al secondo orientamento dal momento che – si legge nella decisione – «l’art. 59 del d.lgs n. 231 del 2011 (richiamato dall’art. 22 dello stesso testo) rinvia al 405 comma 1 cod. proc. pen. che individua come atto di contestazione dell’illecito, ove prevista, la richiesta di rinvio al giudizio, ovvero un atto la cui efficacia prescinde dalla notifica alle parti, che non è prevista dalla legge».

I giudici concludono affermando che «il richiamo che la legge delega effettua alle norme del codice civile non consente di trasformare la richiesta di rinvio a giudizio in un atto recettizio» e che, in tema di interruzione della prescrizione del reato, «va riconosciuta anche agli atti processualmente nulli la capacità di conseguire lo scopo in quando gli atti interruttivi della prescrizione, in quanto denotano la persistenza nello Stato dell’interesse punitivo, hanno valore oggettivo».