Liquidazione del difensore dell’imputato ammesso al gratuito patrocinio e possibilità per il giudice di rilevare, d’ufficio, l’intervenuto decorso della prescrizione presuntiva
Tribunale di Fermo, Sezione Penale, 19 settembre 2018
Giudice dott. Molfese
Con il provvedimento allegato, il Tribunale di Fermo, pronunciandosi su una richiesta di liquidazione avanzata dal difensore dell’imputato ammesso al gratuito patrocinio, ha ribadito che «nei rapporti tra Erario e Avvocato deve ritenersi applicabile la prescrizione presuntiva di cui all’art. 2956 comma 2 c.c. (in virtù del quale il diritto dei professionisti per il compenso dell’opera prestata si prescrive in tre anni)» e che «per le competenze dovute agli avvocati, il termine decorre dalla decisione della lite».
Il giudice ha evidenziato che, nel caso di compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice richiesto della liquidazione «può rilevare d’ufficio la prescrizione in quanto il rapporto obbligatorio che lega l’Amministrazione e il difensore può essere collocato nel genus delle obbligazioni pubbliche e, in particolare, nell’ambito delle obbligazioni pecuniarie dei privati verso lo Stato».
L’onorario spettante al difensore dell’imputato ammesso al gratuito patrocinio – si legge nella decisione – «non si differenzia per natura e funzione dalla indennità spettante ad un ausiliario del magistrato (es. custode), entrambe infatti hanno come presupposto un rapporto di natura pubblicistica, caratterizzato dalla effettiva e concreta impossibilità della controparte (il Ministero) di eccepire l’intervenuta prescrizione, non risultando la stessa nella sua disponibilità (è evidente che non partecipa alla procedura di liquidazione)».
In ogni caso – conclude il giudice – «trattandosi di procedimento avente ad oggetto un credito erariale che ricade nell’ambito delle obbligazioni cd. pubbliche, e, dunque, di una procedura in cui non sono rilevanti solo gli interessi delle parti, ma finanche quelli della collettività tutta, il giudice deve ritenersi quasi obbligato di farsi carico degli interessi pubblici coinvolti».