Sulla differenza tra misure di sicurezza detentive e misura della libertà vigilata con obbligo di sottoporsi a programma terapeutico presso una comunità
Tribunale di Sorveglianza di Torino, ordinanza 17 ottobre 2018
Presidente e estensore G. Vignera
Con il provvedimento allegato, il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha affermato che la differenza tra le misure di sicurezza detentive e quella, non detentiva, della libertà vigilata non consiste nel contenuto delle limitazioni della libertà personale che esse comportano, ma nella coattività o meno di tali limitazioni:
- le prescrizioni delle misure di sicurezza detentiva hanno natura coercitiva perché, se non rispettate, la loro osservanza può essere imposta anche contro la volontà dell’interessato (ad esempio: in caso di “fuga” da una REMS o da una casa di lavoro o da una colonia agricola l’internato, se ritrovato dalle Forze dell’Ordine, viene ricondotto in struttura manu militari al pari del detenuto che sia evaso da un Istituto penitenziario);
- le prescrizioni della libertà vigilata, invece, non hanno tale natura coercitiva perché la loro osservanza non può essere imposta coattivamente al libero vigilato (ad esempio, in caso di “fuga” da una Comunità terapeutica il libero vigilato, se ritrovato dalle Forze dell’Ordine, non può essere riportato in Comunità contro la sua volontà) e, in caso di inosservanza delle prescrizioni medesime, può procedersi soltanto ad un “aggravamento” della misura ai sensi degli artt. 231-232 c.p.: e ciò peraltro non automaticamente, ma avuto riguardo (per esempio e specialmente) al contenuto delle prescrizioni non rispettate e/o alla occasionalità o abitualità delle violazioni.
Conseguentemente, «deve considerarsi legittima la prescrizione con la quale il magistrato di sorveglianza pone a carico del libero vigilato l’obbligo di sottoporsi a programma terapeutico presso una comunità, atteso che l’osservanza di tale obbligo non può essere imposta in modo coercitivo».