Sezioni unite: ammissibile la revisione delle sentenze che, nel dichiarare l’intervenuta prescrizione del reato, abbiano confermato le statuizioni civili a carico del prosciolto
Cassazione Penale, Sezioni Unite, ud. 25 ottobre 2018, informazione provvisoria n. 25
Presidente Carcano, Relatore Beltrani
Diamo immediata notizia ai lettori di una rilevantissima decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in tema di revisione (art. 629 e ss c.p.p.).
Come avevamo anticipato, con ordinanza n. 27539/2018 la quarta sezione penale della Corte di Cassazione aveva rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: «se sia ammissibile l’istanza di revisione proposta dall’imputato nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione e declaratoria di conferma della condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile, al fine di veder eliminate le statuizioni civili».
Sull’argomento si registrano due opposti orientamenti giurisprudenziali:
- secondo un primo, maggioritario, orientamento, la revisione in questi casi non sarebbe ammissibile in quanto tale istituto è configurato dal codice di rito come un mezzo di impugnazione straordinario preordinato al “proscioglimento” della persona già condannata in via definitiva; presupposto indefettibile per esperire il rimedio straordinario sarebbe, dunque, l’esistenza di una sentenza di condanna, di un decreto penale di condanna ovvero di una sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. e non, quindi, di una sentenza di proscioglimento (anche se accompagnata dalla condanna al risarcimento del danno);
- secondo un orientamento minoritario (sostenuto dalla sola sentenza Sez. V, 3 ottobre 2016, n. 46707, ricorrente Panizzi), la revisione sarebbe invece ammissibile in quanto nella locuzione “condannato” dovrebbe rientrare anche chi sia stato destinatario di una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione accompagnata dalla conferma della condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
All’udienza del 25 ottobre 2018, le Sezioni Unite, aderendo al secondo orientamento, hanno fornito la seguente soluzione: affermativa.
Pubblicheremo le motivazioni appena disponibili.
Per un approfondimento sul tema si rinvia a G. Stampanoni Bassi, Sui limiti oggettivi della revisione: tra sentenze “a contenuto pienamente condannatorio” e sentenze di proscioglimento “non pienamente liberatorie”, in Cassazione Penale, 2018, 4, 1265.