ARTICOLIDIRITTO PENALEIN PRIMO PIANO

Ne bis in idem: il Tribunale di Bergamo, dopo aver investito della questione la Corte di Giustizia UE, solleva questione di legittimità costituzionale (causa Menci)

Tribunale di Bergamo, Ordinanza, 27 giugno 2018
Dott.ssa Antonella Bertoja

1. Segnaliamo ai lettori l’ordinanza con cui il Tribunale di Bergamo, in data 27 giugno 2018, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale in tema di ne bis in idem.

L’ordinanza è stata pronunciata in un procedimento penale noto perché, nel 2015, lo stesso giudice aveva investito della questione la Corte di giustizia UE (attraverso lo strumento del rinvio pregiudiziale) chiedendo «se la previsione dell’art. 50 CDFUE, interpretato alla luce dell’art. 4 Prot. n. 7 CEDU e della relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, osti alla possibilità di celebrare un procedimento penale avente ad oggetto un fatto (omesso versamento IVA) per cui il soggetto imputato abbia riportato sanzione amministrativa irrevocabile».

La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (causa C-524/15, Menci) veniva depositata nel marzo 2018 (su cui questa Rivista, ivi, con successivo più ampio commento di Federico Consulich e Carolina Genoni, ivi).

Nella sentenza appena citata, la Corte rispondeva al rinvio pregiudiziale nei seguenti termini: «l’art. 50 della CDFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale in forza della quale è possibile avviare procedimenti penali a carico di una persona per omesso versamento IVA qualora a tale persona sia già stata inflitta, per i medesimi fatti, una sanzione amministrativa definitiva di natura penale ai sensi del citato art. 50, purché siffatta normativa:

  • sia volta a un obiettivo di interesse generale tale da giustificare un simile cumulo di procedimenti e di sanzioni, vale a dire la lotta ai reati in materia di imposta sul valore aggiunto, fermo restando che detti procedimenti e dette sanzioni devono avere scopi complementari;
  • contenga norme che garantiscano una coordinazione che limiti a quanto strettamente necessario l’onere supplementare che risulta, per gli interessati, da un cumulo di procedimenti;
  • preveda norme che consentano di garantire che la severità del complesso delle sanzioni imposte sia limitato a quanto strettamente necessario rispetto alla gravità del reato di cui si tratti», con la precisazione che «spetta al giudice nazionale accertare, tenuto conto del complesso delle circostanze del procedimento principale, che l’onere risultante concretamente per l’interessato dall’applicazione della normativa nazionale in discussione nel procedimento principale e dal cumulo dei procedimenti e delle sanzioni che la medesima autorizza non sia eccessivo rispetto alla gravità del reato commesso».

2. Ricevuti gli atti dalla Corte, il Tribunale di Bergamo riteneva di sollevare questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

Posto che «sulla base della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia non sono in discussione, nel caso di specie, né l’effettiva natura penale della sanzione amministrativa irrogata né l’idem factum» – si legge nell’ordinanza – «la valutazione rimessa dalla Corte al giudice nazionale deve risolversi nel senso della eccessività dell’onere, rispetto alla gravità del reato, risultante concretamente per l’interessato dall’applicazione della normativa nazionale e dal cumulo dei procedimenti e delle sanzioni che la medesima autorizza».

Tale eccessiva onerosità – afferma il giudice a quo – «produce peraltro un’ingiustificata disparità di trattamento, specialmente se rapportata al quadro sanzionatorio delle fattispecie originarie del D.Lgs. 74/2000 (infra), nonché un problema di ragionevolezza intrinseca dell’ordinamento. L’art. 649 c.p.p., enunciando il divieto di un secondo giudizio penale per il medesimo fatto, opera solo se l’imputato è stato già giudicato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili, presuppone cioè la formazione di un giudicato penale; neppure appare possibile  superare la previsione letterale della disposizione con un’interpretazione costituzionalmente orientata o applicare in via analogica l’art. 649 c.p.p.».

Con riferimento al caso di specie, il Tribunale evidenzia che oggetto di contestazione era il reato previsto dall’art. 10-ter D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che costituisce illecito tributario ed è sanzionato in via amministrativa dall’art. 13, comma primo, D. Lvo. n. 471 del 1997 (tant’è che l’imputato era già stato destinatario della sanzione amministrativa di euro 84.748,74,  pari a oltre il 30 per cento dell’ imposta evasa); ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del d.lgs. n. 74 del 2000,  non è impedito (come risulta evidente dal caso in esame) l’avvio del procedimento penale pur dopo che la sanzione tributaria amministrativa sia divenuta definitiva.

Il sistema del doppio binario – scrive il Tribunale – «si applica a tutti i reati tributari contenuti nel decreto, indipendentemente cioè dalla circostanza che il procedimento penale e quello amministrativo abbiano ad oggetto un “idem factum”» nonostante reati come quelli di cui agli artt. 10-bis e 10-ter presentino una struttura senz’altro diversa rispetto agli altri, trattandosi di fattispecie nelle quali non è in discussione la correttezza del contesto dichiarativo alla base degli importi dovuti, ed anzi le somme in discussione sono proprio quelle oggetto di dichiarazione. Si tratta di reati, in altri termini, nei quali «la coincidenza fattuale sulla quale valutare la sussistenza del bis in idem sostanziale non solo origina dall’intrinseca univocità materiale e temporale della condotta di omesso versamento, ma è altresì sorretta dalla circostanza che tra la sanzione amministrativa e penale previste dal nostro ordinamento intercorre la medesima ratio punitiva».

Proprio la perfetta identità (naturalistica, giuridica e di politica criminale) tra il delitto di omesso versamento e il correlativo illecito amministrativo commessi dalla stessa persona fisica – conclude il Tribunale – «impone di non ritenere verificate le condizioni cui la Corte di Giustizia – con la sentenza pronunciata nel caso che qui occupa, evidentemente ispirata alla pronuncia della  Corte EDU A e B c. Norvegia del 15/11/2016 – subordina il giudizio di conformità del sistema del doppio binario all’art. 50 della CDFUE» (sulla giurisprudenza CEDU da ultimo citata, si veda questa Rivista, ivi, con successivo più ampio commento di Caterina Fatta, ivi).

3. In conclusione, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 649 del codice di procedura penale, per contrasto con l’art. 117 comma I Cost., in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e per contrasto con l’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede l’applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei confronti di imputato al quale, con riguardo agli stessi fatti, sia già stata irrogata in via definitiva, nell’ambito di un procedimento amministrativo, una sanzione di carattere sostanzialmente penale ai sensi della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dei relativi Protocolli

Redazione Giurisprudenza Penale

Per qualsiasi informazione: redazione@giurisprudenzapenale.com