ARTICOLIDALLA CONSULTA

La decisione della Corte Costituzionale sull’obbligo di trasmissione per via gerarchica delle informative di reato

Era prevista per il 7 novembre la decisione della Corte Costituzionale sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari nei confronti del Governo in relazione all’articolo 18 comma 5 del D. Lgs. n. 177 del 2016 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche pubblicato nella Gazz. Uff. 12 settembre 2016, n. 213).

La questione oggetto di scrutinio riguarda, nello specifico, la previsione – contenuta nella disposizione citata – secondo cui «il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i vertici delle altre Forze di polizia adottano apposite istruzioni attraverso cui i responsabili di ciascun presidio di polizia interessato trasmettono alla propria scala gerarchica le notizie relative all’inoltro delle informative di reato all’autorità giudiziaria, indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale».

Ad avviso del ricorrente, tale disposizione potrebbe comportare una parziale abrogazione del segreto investigativo e sarebbe lesiva delle prerogative costituzionalmente riconosciute all’Autorità giudiziaria.

La Consulta ha accolto il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari e, pur riconoscendo che «le esigenze di coordinamento informativo poste a fondamento della disposizione impugnata siano meritevoli di tutela», ha ritenuto che la specifica disciplina della trasmissione per via gerarchica delle informative di reato sia lesiva delle attribuzioni costituzionali del pubblico ministero garantite dall’articolo 109 Cost.

Redazione Giurisprudenza Penale

Per qualsiasi informazione: redazione@giurisprudenzapenale.com