Sul contraddittorio nel caso di reclamo giurisdizionale (artt. 35-bis e 69 c. 6 lett. a O.P.) avverso provvedimento disciplinare basato su atti di cui si sostiene la falsità ideologica
Magistrato di Sorveglianza di Alessandria, decreto, 8 novembre 2018
Giudice Vignera, Ric. D.
Segnaliamo il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Alessandria con cui è stato affermato il principio secondo cui deve essere dichiarato inammissibile de plano ai sensi dell’art. 666, comma 2, c.p.p. il reclamo giurisdizionale di cui agli artt. 35-bis e 69, comma 6, lettera a), O.P., allorché il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare risulta contestato dal reclamante con allegazioni di fatto contrastanti con le attestazioni contenute in documenti del procedimento disciplinare aventi l’efficacia dell’atto pubblico ex art. 2700 c.c. (nella fattispecie, il verbale di contestazione dell’addebito disciplinare ex art. 81, comma 2, DPR 30 giugno 2000 n. 230 e la relazione di servizio ex art. 81, comma 1, stesso DPR), dei quali è stata sostanzialmente dedotta la falsità ideologica, ma rispetto ai quali non è stata già proposta la querela di falso o non è stata richiesta la fissazione di un termine entro cui proporla ai sensi dell’art. 77 d. lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (codice del processo amministrativo).