Il nuovo art. 603 comma 3 bis c.p.p. al vaglio delle prime esperienze applicative. La Corte d’Appello di Milano propone una lettura costituzionalmente orientata dell’obbligo di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello a seguito di giudizio abbreviato non condizionato
in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 11 – ISSN 2499-846X
Corte di Appello di Milano, Sez. II, Ordinanza, 20 febbraio 2018
Presidente Piffer, Giudici Correra – Marcantonio
La disposizione di cui al comma 3 bis dell’art. 603 c.p.p., introdotta per effetto dell’art. 1, co. 58 della Legge 23 giugno n. 103 (c.d. Legge Orlando), costituisce, come noto, la trasposizione normativa di un principio di derivazione giurisprudenziale, invalso dapprima nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e recepito, successivamente, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in particolare con le “pronunce guida” 28 aprile 2016, n. 27620, Dasgupta e 19 gennaio 2017, n. 18620, Patalano.
Il principio di matrice convenzionale è stato declinato dalla giurisprudenza interna nei termini che seguono: “La previsione contenuta nell’art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, relativa al diritto dell’imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU, la quale costituisce parametro interpretativo delle norme processuali interne, implica che, nel caso di appello del pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria, fondata sulla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, il giudice di appello non può riformare la sentenza impugnata nel senso dell’affermazione della responsabilità penale dell’imputato, senza avere proceduto, anche d’ufficio, a norma dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., a rinnovare l’istruzione dibattimentale attraverso l’esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado”.
L’ordinanza della Corte di Appello di Milano qui commentata, tra i primi esempi applicativi della norma di nuovo conio (la fattispecie processuale è quella di un giudizio di appello proposto dalla Procura Generale e da alcune parti civili avverso una sentenza di assoluzione emessa in esito a rito abbreviato non condizionato), si colloca in un percorso argomentativo virtuoso e di sintesi delle diverse variabili in gioco.
La Corte di Appello guarda alla novella – e questo è forse l’aspetto di maggior pregio esegetico – non come ad un’occasione mancata, ma come ad un’occasione colta; e lo fa probabilmente ben oltre quelle che erano le consapevoli intenzioni del legislatore. Il recupero di un’opzione interpretativa ispirata al tenore letterale della norma di cui all’art. 603 comma 3 bis può apparire prima facie una soluzione semplicistica (soprattutto se portata sul terreno del ragionamento secondo cui la norma non può riferirsi anche al rito abbreviato perché non ha senso obbligare il giudice di appello alla rinnovazione di qualcosa che in primo grado non si è celebrato), ma ben presto ci si rende conto che essa costituisce la soluzione di gran parte dei problemi esegetici che hanno assediato l’interprete fin dal recepimento del principio di matrice convenzionale nel nostro ordinamento.
Come citare il contributo in una bibliografia:
M. Landolfi, Il nuovo art. 603 comma 3 bis c.p.p. al vaglio delle prime esperienze applicative. La Corte d’Appello di Milano propone una lettura costituzionalmente orientata dell’obbligo di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello a seguito di giudizio abbreviato non condizionato, in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 11