Alle Sezioni Unite una questione sull’obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali di cui all’art. 80 D. Lgs. n. 159 del 2011
Cassazione Penale, Ordinanza, Sez. I, 15 novembre 2018 (ud. 9 ottobre 2018) n. 51652
Presidente Rocchi, Relatore Magi
Segnaliamo ai lettori l’ordinanza con cui è stata rimessa alle Sezioni Unite una questione di diritto relativa all’obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 6-9-2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).
Art. 80 D.Lgs. 6-9-2011 n. 159 – Obbligo di comunicazione
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 30 della legge 13 settembre 1982, n. 646, le persone già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia economico-finanziaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nell’entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell’anno precedente, quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani.
2. Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna.
3. Gli obblighi previsti nel comma 1 cessano quando la misura di prevenzione è a qualunque titolo revocata.
Ai sensi dell’art. 76 comma 7 del medesimo D. Lgs., «chiunque, essendovi tenuto, omette di comunicare entro i termini stabiliti dalla legge le variazioni patrimoniali indicate nell’articolo 80 è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.329 a euro 20.658. Alla condanna segue la confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonché del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati. Nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca dei beni acquistati ovvero del corrispettivo dei beni alienati, il giudice ordina la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni o altre utilità dei quali i soggetti di cui all’articolo 80, comma 1, hanno la disponibilità».
La questione rimessa alle Sezioni Unite è la seguente: «se l’obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali di cui all’art. 80 D. Lgs. n. 159 del 2011 possa ritenersi configurabile, con rilevanza penale della sua violazione, in ipotesi di soggetto destinatario di misura di prevenzione personale per pericolosità cd. semplice (ai sensi dell’art. 1 legge n.1423 del 1956) divenuta definitiva in epoca antecedente alla riformulazione dell’art. 30 della legge n.646 del 1982, adottata con legge n.136 del 2010».