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Proposta di modifica della prescrizione: le audizioni alla Camera dei Deputati

Segnaliamo ai lettori il video, presente sul sito di webtv.camera.it, delle audizioni presso le Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia della Camera dei Deputati nell’ambito dell’esame del disegno di legge recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”.

Sono intervenuti i rappresentanti dell’Associazione nazionale magistrati (Anm); i rappresentanti dell’Osservatorio nazionale sostegno vittime, dell’Associazione familiari vittime “Il mondo che vorrei” e dell’Associazione vittime del dovere; i rappresentanti dell’Unione delle Camere penali italiane (Ucpi) e del Consiglio nazionale forense (Cnf); Vittorio Manes, professore di diritto penale presso l’Università di Bologna; Alessandro Bernasconi, professore di diritto processuale penale presso l’Università degli studi di Brescia; Alfonso Celotto, professore di diritto costituzionale presso l’Università degli studi “Roma Tre”; Vincenzo Maiello, professore di diritto penale presso l’Università di Napoli “Federico II”; Nicola Pisani, professore di diritto penale presso l’Università degli studi di Teramo; Gian Luigi Gatta, professore di diritto penale presso l’Università degli studi di Milano; Francesco Saverio Marini, professore di istituzioni di diritto pubblico presso l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”; Giovanni Canzio, professore di ordinamento giudiziario presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Giovanni Mammone, primo presidente della Corte suprema di cassazione, e Riccardo Fuzio, procuratore generale della Corte suprema di cassazione

Oggetto dell’audizione è, in particolare, l’emendamento che punta a «fermare la prescrizione per tutti i reati a partire dalla prima sentenza» – così si legge sul sito del Ministero della Giustizia – modificando l’art. 158 c.p. (che verrebbe riscritto nei seguenti termini: «il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione») e l’art. 159 c.p. (il cui secondo comma verrebbe sostituito dal seguente: «il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o dal decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o della irrevocabilità del decreto di condanna»).

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Redazione Giurisprudenza Penale

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