Sequestro di persona a scopo di estorsione “di lieve entità” (Corte Cost. 68/2012) e accesso ai benefici penitenziari: sollevata questione di legittimità costituzionale
Cassazione Penale, Sez. VI, Ordinanza, 16 novembre 2018 (ud. 7 novembre 2018), n. 51877
Presidente Di Tomassi, Relatore Bianchi
Si segnala l’ordinanza con cui la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4-bis, comma 1, I. 26 luglio 1975, n. 354 (recante Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) nella parte in cui non esclude dal novero dei reati ostativi, ivi indicati, il reato di cui all’art. 630 cod. pen., ove per lo stesso sia stata riconosciuta l’attenuante del fatto di lieve entità, ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2012.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 68 del 2012, ha rilevato che, in realtà, «la fattispecie tipica non concerne, necessariamente, fatti espressione di criminalità organizzata e di grave allarme sociale – come quelli che avevano determinato il legislatore degli anni ’70 a triplicare il minimo edittale -, ma può essere realizzata, in base a dati di comunque esperienza, anche da fatti estemporanei, senza una significativa predisposizione di uomini o mezzi, ovvero con limitata, a poche ore, restrizione della libertà personale o con profitto patrimoniale di entità contenuta».
E proprio tale rilievo – scrivono i giudici di legittimità – «ha portato a riconoscere la irragionevolezza del trattamento sanzionatorio stabilito dalla norma incriminatrice, laddove non prevedeva, come invece nell’art. 311 cod. pen. per la “parallela” fattispecie di cui all’art. 289-bis cod. pen. – pure introdotta, con legge 18 maggio 1978, n. 191, a contrasto di manifestazioni criminali di straordinario allarme sociale – una speciale attenuante correlata alla lieve entità del fatto».
L’esclusione di cui all’art. 4-bis O.P. – si legge nell’ordinanza – «riposa su una presunzione di elevatissima pericolosità, collegabile a contesti di criminalità organizzata, che non risponde, per la fattispecie in esame, a dati di esperienza generalizzati, riassumibili nella formula dell’id quod plerumque accidit».
Sicché – si conclude – «il divieto istituito per tale fattispecie, in relazione alla quale appare “agevole” formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione che lo giustifica, parrebbe irragionevolmente limitare il diritto del condannato ad accedere ai benefici penitenziari, a prescindere da ogni valutazione in concreto, e caso per caso, sul percorso di emenda intrapreso, e ingiustificatamente incidere, quindi, sulla finalità rieducativa della pena e sul principio di individualizzazione della stessa, che impongono – salva la ragionevolezza della presunzione legale di pericolosità – valutazioni commisurate alle condizioni e ai segnali di cambiamento del singolo individuo».
In conclusione, la Cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4-bis, comma 1, O.P. nella parte in cui non esclude dal novero dei reati ostativi, ivi indicati, il reato di cui all’art. 630 cod. pen., ove per lo stesso sia stata riconosciuta l’attenuante del fatto di lieve entità, ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2012.