Disegno di legge di delegazione europea 2018: il parere del CSM sull’istituzione della Procura Europea
Come si legge sul sito del CSM, il plenum, nella seduta straordinaria del 12 novembre 2018, ha approvato a maggioranza il parere ai sensi dell’art 10 della L. 195/1958 richiesto dal Ministro della Giustizia sul disegno di legge delega “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2018”.
Il disegno di legge di delegazione europea 2018 prevede il recepimento di 22 direttive europee e contiene 9 deleghe al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di altrettanti Regolamenti europei; tra questi vi è anche il Regolamento UE 2017/1939 che istituisce la Procura Europea (cd. EPPO, European Public Prosecutor’s Office), emanato il 12 ottobre 2017 in esito ad una procedura di cooperazione rafforzata tra 22 Stati membri (vedi sul punto L. Roccatagliata, Il Consiglio UE approva definitivamente il Regolamento istitutivo della Procura Europea. L’EPPO è infine realtà, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 10 nonchè A. Venegoni – M. Minì, I nodi irrisolti della nuova Procura Europea, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 12).
Il medesimo DDL indica anche i principi e i criteri direttivi relativi al recepimento della cd. direttiva PIF del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017 relativa “lotta alle frodi lesive degli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale” (vedi sul punto N. Parisi, Chiari e scuri nella direttiva relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 9).
Il parere – si legge sul sito del CSM – “muove dall’esame dei problemi organizzativi che l’istituzione della Procura europea pone rispetto all’ordinamento interno” e affronta, tra i tanti, il tema “dell’individuazione dell’organo competente alla designazione della terna di magistrati aspiranti ai posti di PE (procuratori europei) e dei PED (procuratori europei delegati)” evidenziando come “i poteri e le competenze del PE siano tali da conferire a tale organo natura eminentemente giudiziaria e non amministrativa”.