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Pagamento del debito tributario (art. 13 c. 3 D.Lgs.74/2000) e possibilità per il giudice di rinviare sino allo scadere della rateizzazione: il 6 febbraio 2019 l’udienza davanti alla Corte Costituzionale

Nei mesi scorsi i Tribunali di Treviso ed Asti hanno sollevato tre questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 comma 3 D. Lgs. 74/2000 (causa di non punibilità del pagamento del debito tributario) «nella parte in cui prevede che, qualora prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione è dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo, con facoltà per il Giudice di “prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi” e non consente invece, almeno in determinati casi, di concedere un termine più lungo coincidente con lo scadere del piano di rateizzazione».

Art. 13 d. lgs. 74/2000 (Causa di non punibilità. Pagamento del debito tributario)
1.  I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.
2.  I reati di cui agli articoli 4 e 5 non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.
3.  Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, anche ai fini dell’applicabilità dell’articolo 13-bis, è dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo. In tal caso la prescrizione è sospesa. Il Giudice ha facoltà di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione.

Come avevamo anticipato, la prima delle questioni è già stata dichiarata inammissibile dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 256/2017.

E’ stata invece fissata per il 6 febbraio 2019 l’udienza per la decisione sulle altre due questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13 comma 3 D. Lgs. 74/2000 sollevate dal Tribunale di Treviso con ordinanza del 15 maggio 2017 e dal Tribunale di Asti con ordinanza del 31 maggio 2017. Il relatore sarà anche in questo caso (come per l’ordinanza 256/2017) il giudice costituzionale Giancarlo Coraggio.

Per un approfondimento sul tema rinviamo a G. Della Volpe, La (seconda) questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 c. 3 d. lgs. 74/2000: tra esigenze di coerenza dell’ordinamento e attuazione del principio di sussidiarietà della pena, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 11.

Redazione Giurisprudenza Penale

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