ARTICOLICONTRIBUTIDiritto Penitenziario

41bis: sproporzionata, incongrua ed ingiustificata la disposizione che limita temporalmente al detenuto di accendere la televisione in cella. Disapplicata la circolare D.A.P. nella parte qua.

in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 12 – ISSN 2499-846X

Tribunale di Sorveglianza di Roma, 2 ottobre 2018 (ud. 27 settembre 2018), n. 4164
Presidente Vertaldi, Relatore Stefanelli

Con la Sentenza in commento, il Tribunale di Sorveglianza di Roma si è pronunciato in ordine ad un peculiare aspetto del carcere duro, apparentemente di scarso rilievo, e tuttavia fondamentale se calato nel contesto di riferimento.

Questa la vicenda, in breve.

A fronte del rigetto, da parte del Magistrato di Sorveglianza, della richiesta del detenuto di poter mantenere accesa la televisione oltre le ore 24.00 in occasione delle olimpiadi e paraolimpiadi invernali, il Tribunale di Sorveglianza di Roma è stato chiamato a pronunciarsi in ordine a tale aspetto, strettamente riconducibile a quello più ampio, inerente la (possibilità di) tutelare il diritto all’informazione in capo al detenuto in regime di 41bis O.P.

A giustificazione del proprio rigetto, il Giudice di prime cure aveva richiamato espressamente la circolare DAP n. 3676/6126 del 2.10.2017, in forza del cui art. 2 “la fruizione del televisore sarà consentita solo in orari stabiliti, con accensione alle ore 7.00 e spegnimento non oltre le ore 24.00 al fine di non disturbare il riposo degli altri detenuti”.

E tuttavia, si imponeva, nel caso di specie, un più rigoroso accertamento, se non addirittura un “giudizio di proporzionalità”, avente ad oggetto, per un verso, la ratio del regime di 41 bis e, per altro verso, il diritto costituzionale ad informarsi ed informare, di cui agli artt. 2 e 21 Cost.

In tal senso, il Tribunale di Sorveglianza ha rilevato che “sussiste il diritto del detenuto ad informarsi attraverso la visione, anche in orario notturno, di programmi televisivi, non solo sportivi ma anche di intrattenimento ovvero di contenuto politico, che spesso, come noto, vanno in onda in seconda serata”.

Non solo: risolvendo quel “giudizio di proporzionalità” cui si accennava, il Tribunale ha ritenuto che il diritto di informazione non comporta alcuna lesione o pericolo per le finalità proprie del carcere duro; e ciò, in ragione delle limitazioni già in atto (tra le quali, in primis, la visione consentita solo di alcuni canali già pre-selezionati).

Con il che, il divieto di vedere la TV in orario notturno “non risponde all’esigenza di evitare i contatti con organizzazioni criminali, assicurata attraverso la selezione dei canali e, conseguentemente, esso comprime il diritto all’informazione in modo incongruo ed ingiustificato rispetto all’obiettivo di prevenzione sopra esposto”.

A fronte di tali ragioni, il Tribunale di sorveglianza ha accolto il reclamo proposto dal detenuto, disponendo disapplicarsi la circolare DAP n. 3676/6126 del 2.10.2017, nella parte in cui vieta la fruizione del televisore dalle ore 24.00 alle ore 7.00 ed ordinando di darne comunicazione al Ministero della Giustizia – D.A.P. di Roma – Direzione Generale dei detenuti, per opportuna conoscenza.

Ciò nonostante, in spregio alle (condivisibili) ragioni espresse dal Tribunale di Sorveglianza, la Pronuncia in commento è rimasta, allo stato, del tutto ineseguita.

Come citare il contributo in una bibliografia:
L. Amerio, 41bis: sproporzionata, incongrua ed ingiustificata la disposizione che limita temporalmente al detenuto di accendere la televisione in cella. Disapplicata la circolare D.A.P. nella parte qua, in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 12