Anche l’offerta di prestazioni sanitarie adeguate integra il parametro di valutazione dell’art. 3 CEDU per il detenuto al 41-bis O.P.
Cassazione Penale, Sez. I, 22 novembre 2018 (ud. 14 giugno 2018), n. 52526
Presidente Angela Tardio, Relatore Raffaello Magi
Con la sentenza del 14 giugno 2018, la Prima Sezione della Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi del tema del diritto alla salute del detenuto e della sua portata rispetto ai soggetti reclusi sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis O.P.: il caso trae origine dal ricorso per cassazione del detenuto Pasquale Zagaria, il quale si era visto negare un trattamento fisioterapeutico da parte della Direzione, provvedimento impugnato dinanzi alla sorveglianza, prima avanti il magistrato di sorveglianza, avanti il Tribunale poi.
Due le questioni di diritto affrontate dalla Cassazione: una di questione processuale in relazione alla “specificità” dei motivi di impugnazione (tenuto conto che il Tribunale di sorveglianza aveva motivato il rigetto sulla base dell’identità delle doglianze proposte dal ricorrente tra il reclamo avanti il magistrato e quello successivo avanti il Tribunale) e una di merito in relazione alla “rilevanza” del tema dell’offerta di prestazioni sanitarie adeguate ai fini della valutazione della conformità rispetto al parametro di cui all’art. 3 CEDU.
Superata la questione processuale, la Corte di Cassazione entra nel merito della questione, ribadendo come anche l’offerta trattamentale in materia di cura e assistenza sanitaria rientri nell’area di tutela di cui all’art. 3 CEDU e, sulla base di determinati requisiti elaborati dalla Corte di Strasburgo, integri un’ipotesi di trattamento inumano e degradante.
In virtù di tali presupposti, la Corte di Cassazione annulla con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Sassari per un nuovo esame nel merito della vicenda.