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Messa alla prova: no alla menzione nei certificati penali nel caso di esito positivo

Corte Costituzionale, sentenza n. 231 del 2018
Presidente Lattanzi, Relatore Viganò

Con sentenza n. 231, depositata il 7 dicembre 2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità delle norme sul casellario giudiziale (articoli 24, primo comma, e 25, primo comma, Dpr n. 313/2002) nella parte in cui (prima del Decreto Legislativo n. 122 del 2018) imponevano di riportare nel certificato generale e in quello del casellario, richiesti dall’interessato, sia l’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato sia, implicitamente, anche la sentenza che dichiara l’estinzione del reato per il buon esito della prova.

«È irragionevole e contrario al principio costituzionale della finalità rieducativa della pena – si legge nel comunicato stampa – che i provvedimenti sulla messa alla prova siano menzionati nei certificati penali richiesti dalla persona interessata: la menzione si risolve in un ostacolo al reinserimento sociale del soggetto che abbia ottenuto, e poi concluso con successo, la messa alla prova poiché può creargli più che prevedibili difficoltà nell’accesso a nuove opportunità lavorative».

Inoltre, oltre ad ostacolare il pieno reinserimento sociale, «la menzione nel certificato finisce per contraddire la ragion d’essere della dichiarazione di estinzione del reato (con cui si chiude il processo se la prova è positiva), che è l’esclusione di qualunque effetto pregiudizievole, anche in termini di reputazione, a carico dell’imputato».

I giudici costituzionali danno atto che, nelle more del presente giudizio, è sopravvenuto il Decreto Legislativo n. 122 del 2018, con cui il Governo ha provveduto a riformare, tra l’altro, anche le disposizioni oggetto delle censure, escludendo la menzione nel certificato unico di entrambi i provvedimenti concernenti la messa alla prova (art. 4, comma 1, lettera b, n. 5, che aggiunge le lettere m-bis e m-ter all’elenco contenuto nell’art. 24, comma 1, del t.u. casellario giudiziale).

«L’esclusione della menzione di tali provvedimenti nel certificato del casellario giudiziale a richiesta dell’interessato – scrive la Corte – persegue lo scopo di superare i dubbi di costituzionalità relativi alla disciplina previgente. Si legge, infatti, nella relazione illustrativa al d.lgs. n. 122 del 2018, in riferimento ai due menzionati provvedimenti sulla messa alla prova, che la decisione di razionalizzare il sistema delle iscrizioni e dell’oscuramento parziale di tali indicazioni nelle certificazioni rilasciate su richiesta dell’interessato è stata ispirata proprio dall’esigenza di superare le irragionevoli disparità di trattamento e [la] violazione del principio rieducativo della pena già denunciate da più autorità giurisdizionali alla Corte costituzionale». La sopravvenuta modifica legislativa – conclude la Corte – «non impone la restituzione degli atti ai giudici remittenti, essendo essa ininfluente nei giudizi a quibus. Il decreto legislativo n. 122 del 2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 ottobre 2018, n. 250, Supplemento ordinario n. 50), infatti, prevede che le disposizioni in esso contenute acquistano efficacia decorso un anno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (art. 7)».

In conclusione, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 24, comma 1, e 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)», nel testo anteriore alle modifiche, non ancora efficaci, recate dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 122 (Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103), nella parte in cui non prevedono che nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesti dall’interessato non siano riportate le iscrizioni dell’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato ai sensi dell’art. 464-quater, del codice di procedura penale e della sentenza che dichiara l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 464-septies, cod. proc. pen.

Redazione Giurisprudenza Penale

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