ARTICOLIDALLA CONSULTADIRITTO PROCESSUALE PENALE

Obbligo di trasmissione per via gerarchica delle informative di reato: depositata la sentenza n. 229/2018 della Corte Costituzionale

Corte Costituzionale, sentenza n. 229 del 2018
Presidente Lattanzi, Relatore Zanon

Come avevamo anticipato, era prevista per il 7 novembre la decisione della Corte Costituzionale sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari nei confronti del Governo in relazione all’articolo 18 comma 5 del D. Lgs. n. 177 del 2016 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche pubblicato nella Gazz. Uff. 12 settembre 2016, n. 213).

La questione oggetto di scrutinio riguarda, nello specifico, la previsione – contenuta nella disposizione citata – secondo cui «il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i vertici delle altre Forze di polizia adottano apposite istruzioniattraverso cui i responsabili di ciascun presidio di polizia interessato trasmettono alla propria scala gerarchica le notizie relative all’inoltro delle informative di reato all’autorità giudiziaria, indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale».

Il 7 novembre scorso, la Consulta ha accolto il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari e, pur riconoscendo che «le esigenze di coordinamento informativo poste a fondamento della disposizione impugnata siano meritevoli di tutela», ha ritenuto che la specifica disciplina della trasmissione per via gerarchica delle informative di reato sia lesiva delle attribuzioni costituzionali del pubblico ministero garantite dall’articolo 109 Cost.

Il 6 dicembre sono state depositate le motivazioni della pronuncia n. 229 del 2018.

«Il coordinamento informativo tra Forze di polizia – si legge nel comunicato stampa – deve rimanere distinto da quello investigativo, trattandosi di funzioni che la legislazione ordinaria non può confondere o sovrapporre. Perciò è lesiva della sfera di attribuzioni costituzionali del Pubblico ministero la previsione di obblighi di trasmissione di notizie relative alle indagini, in capo alla polizia giudiziaria e in favore di superiori gerarchici privi della qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, anche in deroga al segreto investigativo».

«Per soddisfare un’esigenza di rango costituzionale qual è la garanzia della sicurezza pubblica – ha affermato la Consulta – il coordinamento informativo tra le Forze di polizia può anche richiedere la trasmissione di notizie sulle indagini a soggetti estranei alla polizia giudiziaria. Tuttavia, questa ipotesi dev’essere regolata secondo un attento e ragionevole bilanciamento tra interessi e principi potenzialmente confliggenti».

In conclusione, la Corte ha stabilito che non spettava al Governo della Repubblica adottare l’art. 18, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», nella parte in cui prevede che «[e]ntro il medesimo termine, al fine di rafforzare gli interventi di razionalizzazione volti ad evitare duplicazioni e sovrapposizioni, anche mediante un efficace e omogeneo coordinamento informativo, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i vertici delle altre Forze di polizia adottano apposite istruzioni attraverso cui i responsabili di ciascun presidio di polizia interessato trasmettono alla propria scala gerarchica le notizie relative all’inoltro delle informative di reato all’autorità giudiziaria, indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale», e conseguentemente ha annullato tale disposizione nella parte indicata.

Redazione Giurisprudenza Penale

Per qualsiasi informazione: redazione@giurisprudenzapenale.com