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Malattie professionali e prevedibilità dell’evento

in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 12 – ISSN 2499-846X

Cassazione Penale, Sezione IV, 3 dicembre 2018 (ud. 14 ottobre 2018), n. 53999
Presidente Piccialli, Relatore Cenci

La pronuncia in esame, avente ad oggetto i profili di responsabilità penale connessi alle patologie da sovraccarico biomeccanico di origine tecnopatica, risulta particolarmente apprezzabile perché si concentra con non comune chiarezza su un profilo dell’accertamento della responsabilità datoriale spesso trascurato dalla casistica giurisprudenziale, ovvero quello dei presupposti giuridici indispensabili per giungere ad ascrivere il fatto illecito al garante anche sotto il profilo dell’elemento soggettivo.

to all’attenzione della Sezione Quarta attiene alla contestazione del reato di cui all’art. 590 comma II c.p. in capo al legale rappresentante di una s.r.l. (come tale Datore di Lavoro ex art. 2 d.lgs. 81/2008), in relazione alle lesioni personali cagionate a un dipendente della società, consistenti nell’aggravamento di una pregressa spondilolistesi in ragione degli sforzi ripetuti connaturati alla mansione di allestitore allo stesso affidata.

Tra i profili di colpa specifica contestati al Datore di Lavoro figurava in particolare – oltre all’omessa formazione e informazione dei lavoratori in merito ai rischi per la salute connessi alla mansione – la mancata adozione di macchinari o strumenti idonei ad evitare che il dipendente, nel corso della propria attività, in ragione della sua particolare suscettività soggettiva derivante dalla patologia già in essere, evitasse di sollevare ripetutamente scatole di peso variabile, destinate ad essere riposte sugli scaffali del deposito aziendale.

In effetti, l’attività di movimentazione manuale dei carichi è tipicamente correlata al rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico. In particolare, l’art. 168 d.lgs. 81/2008 impone al titolare del potere gestorio l’obbligo di adottare le misure organizzative necessarie e di ricorrere a mezzi appropriati, , per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi. In presenza di circostanze che impediscono l’eliminazione totale della movimentazione manuale dei carichi in una determinata mansione, il Datore di lavoro deve adottare misure organizzative e fornire ai lavoratori mezzi adeguati per ridurre al minimo il rischio di sovraccarico biomeccanico, puntualmente indicati sia nel medesimo art. 168 che nell’Allegato 33 al testo unico. Il principio delineato dal Legislatore in materia può dunque essere riassunto nell’obbligo di meccanizzare le attività di movimentazione e, ove ciò non sia possibile, adottare misure organizzative e dotare i lavoratori di attrezzature idonee a ridurre al minimo il rischio di patologie connesse alla MMC.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto di confermare la sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti del Datore di Lavoro dal Giudice d’appello, ritenendo che nel caso di specie non fossero ravvisabili in capo all’organo di vertice profili di colpa, non risultando nello specifico rimproverabile al garante la mancata tempestiva adozione di misure organizzative o strumentali volte a mitigare il rischio-lesione cui era sottoposta la persona offesa, in ragione delle proprie peculiari condizioni di salute.

Gli elementi del caso concreto, valorizzati nella decisione de qua, riguardano infatti la frequenza e il contenuto dei “flussi informativi” intraziendali relativi alle condizioni generali di salute del lavoratore e il correlato giudizio di idoneità alla mansione: dati evidentemente strategici per valutare la necessità di misure straordinarie a protezione della singola risorsa aziendale.

In particolare, nel corso dell’istruttoria è emerso che il Datore di Lavoro era stato effettivamente informato della patologia congenita del dipendente solo due anni dopo la sua prima diagnosi, posto che i momenti di antecedente emersione della patologia erano riconducibili a una visita presso medico esterno i cui esiti non erano stati comunicati alla società e ad alcune segnalazioni fatte verbalmente dal lavoratore al proprio capo turno in merito a dolori alla schiena, mai riportate dal preposto alle funzioni aziendali superiori. Sicché le limitazioni al sollevamento di pesi furono disposte solo a fronte degli esiti di una visita del Medico, anch’essi peraltro comunicati tardivamente.

Tralasciando in questa sede l’analisi dei profili motivazionali della decisione riguardanti la prova del nesso eziologico (sia sotto il profilo della causalità generale che in relazione alla causalità individuale) tra condotta ed evento, notoriamente ostici in subiecta materia, è interessante osservare che le circostanze del caso concreto hanno indotto il Giudice d’appello, con motivazione ritenuta immune da censure dalla Corte di Cassazione, ad escludere qualunque profilo di colpa in capo al Datore di Lavoro, per mancanza della rimproverabilità soggettiva dell’evento lesivo all’imputato.

La sentenza ha dunque il pregio di recuperare uno dei due criteri di valutazione dell’elemento soggettivo che caratterizza i reati colposi di evento: la “prevedibilità”.

Nei reati colposi di evento, infatti, il dovere di diligenza, prudenza o perizia (qualunque sia la sua fonte) ha un contenuto di tipo duplice, che si declina nel riconoscimento del pericolo del realizzarsi dell’evento e nella neutralizzazione o riduzione al minimo del pericolo medesimo.

La prevedibilità coincide dunque con la riconoscibilità ex ante del pericolo da parte dell’agente modello: sicché sotto tale profilo il giudizio di colpa coincide con il mancato riconoscimento della situazione di pericolo pur in presenza di indici che, secondo l’id quod plerumque accidit, avrebbero imposto la percezione del pericolo medesimo.

Se assai frequentemente ci si imbatte in pronunce di merito che, specialmente nei casi riguardanti le malattie professionali, obliterano del tutto l’analisi di tale imprescindibile profilo, facendo inopinato ricorso a ragionamenti di tipo presuntivo – surrettiziamente etichettati come “regole di esperienza” – che conducono verso la china pericolosa della responsabilità oggettiva, ben si comprende il valore assertivo della decisione in commento.

Da altro punto di vista, di carattere più prettamente gestionale e correlato al concetto di risk management, il caso analizzato costituisce un esempio paradigmatico della centralità del ruolo dei flussi informativi nei processi di gestione del rischio (infortunistico) e delle criticità che possono originare da situazioni di patologica asimmetria informativa tra i vari gestori pro quota della sicurezza aziendale.

Come citare il contributo in una bibliografia:
N. Menardo, Malattie professionali e prevedibilità dell’evento, in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 12