ARTICOLIDIRITTO PENALE

Ne bis in idem se il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è già stato giudicato, in altro procedimento, qualora vi sia identità del fatto storico a prescindere che l’ammontare dell’imposta evasa sia differente

in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 12 – ISSN 2499-846X

Tribunale di Milano, 13 novembre 2018
Sezione dei giudici per le indagini preliminari

La pronuncia in commento fornisce il significato “identità del fatto” ai fini dell’applicazione della regola del ne bis in idem, ex art. 649 c.p.p., nell’ipotesi di contestazione in un diverso giudizio del reato di cui all’art. 11 D.Lgs. n. 74/2000 (Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte), specificando che occorre fare riferimento al fatto storico e concreto in ordine al quale l’imputato sia già stato giudicato.

Il Tribunale di Milano è stato chiamato a giudicare gli imputati in merito alla contestazione di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000 per aver conferito una serie di immobili, di proprietà di una società poi fallita, all’interno di un trust al fine di rendere inefficace la riscossione coattiva delle imposte da parte dell’Erario.

La difesa di uno degli imputati chiedeva l’emissione di sentenza di non doversi procedere per essere l’imputato già stato giudicato per lo stesso fatto con sentenza di patteggiamento passata in giudicato, in applicazione dell’art. 649 c.p.; a parere del difensore tale norma vieta di procedere in un secondo giudizio per il medesimo fatto, seppur questo venga considerato diversamente per titolo, grado o circostanze.

Il Tribunale meneghino, dopo aver approfonditamente analizzato la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. emessa precedentemente nei confronti del medesimo soggetto, ha ritenuto che il fatto storico e concreto fosse sostanzialmente il medesimo di quello sub judice; a tale conclusione è pervenuto nonostante  l’imposta evasa fosse stata calcolata in modo differente nei due giudizi: in particolare nel procedimento in corso l’importo contestato era superiore ad € 200.000,00 (mentre nel primo inferiore), il che avrebbe imposto l’applicazione di una pena edittale superiore a norma del secondo comma dell’art. 11 del D. Lgs. n. 74/2000.

Per effetto di tale principio il giudice milanese ha emesso sentenza di non doversi procedere poiché, nei confronti del soggetto imputato, risultava già emessa sentenza divenuta irrevocabile in ordine allo stesso fatto ai sensi dell’art. 649 c.p.p.

Ebbene pur nell’evidente diversità dell’imposta evasa, ciò che rileva, secondo il Tribunale di Milano, è il fatto storico contestato, a prescindere dalle modalità concrete con cui la somma sottratta al fisco venga calcolata.

Questo perché l’identità del fatto” deve essere valutata, a parere del Tribunale giudicante, unicamente con riferimento all’elemento materiale del reato, inteso nelle sue componenti essenziali date dalla condotta, dall’evento e dal nesso causale e nelle circostanze di tempo-luogo del fatto di reato.

A sostegno del proprio convincimento il Tribunale richiama la copiosa giurisprudenza formatasi in materia, prima fra tutte la sentenza della Cassazione, Sezioni Unite, n. 34655 del 28/06/2005, la quale ha affermato che qualora sussista identità del fatto, ricorrendone i presupposti testé menzionati, opera il divieto di secondo giudizio anche ove tra i fatti già irrevocabilmente giudicati e quelli ancora da giudicare ricorra un’ipotesi di concorso formale di reati.

Nella fattispecie il Tribunale ha ravvisato la ricorrenza del medesimo titolo di reato contestato, del medesimo fatto storico e del medesimo soggetto autore, ritenendo così applicabile il principio del ne bis in idem; e ciò ancorché “nei due differenti procedimenti penali i rispettivi capi di imputazione contemplino espressamente imposte erariali riferibili a differenti soggetti giuridici quale riferimento finalistico delle condotte in contestazione”. Questo perché la fattispecie punita ex art. 11 D. Lgs. n. 74/2000 costituisce reato di pericolo concreto, per cui la condotta si consuma con gli atti depauperativi del proprio patrimonio al fine di frodare l’erario, indipendentemente dalla circostanza che l’Amministrazione finanziaria abbia o meno compiuto l’attività di verifica (Cfr., da ultimo, Cass. Pen., Sez. 3, n. 35853 del 11/05/2016, che ha affermato che il delitto in questione è reato di pericolo, integrato dall’uso di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, idonei a pregiudicare secondo un giudizio “ex ante” – l’attività recuperatoria della amministrazione finanziaria; nonché, Cass. Pen., Sez. 3, n. 13233 del 24/02/2016, con richiami ai numerosi precedenti conformi).

Attraverso l’incriminazione in esame il legislatore ha inteso evitare che il contribuente si sottragga al dovere di concorrere alle spese pubbliche generando una situazione di apparenza che possa permettergli di continuare a rimanere nel possesso, ancorché dissimulato, dei propri beni, fraudolentemente sottratti alle ragioni dell’Erario.

Pertanto nel capo di imputazione non è neppure necessario indicare/identificare l’imposta evasa, trattandosi appunto dell’obiettivo della condotta di sottrazione fraudolenta.

Come citare il contributo in una bibliografia:
C. Ferriani, Ne bis in idem se il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è già stato giudicato, in altro procedimento, qualora vi sia identità del fatto storico a prescindere che l’ammontare dell’imposta evasa sia differentein Giurisprudenza Penale Web, 2018, 12