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Omicidio pietatis causa ed attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale

in Giurisprudenza Penale Web, 2019, 1 – ISSN 2499-846X

Cassazione Penale, Sez. I, 7 novembre 2018 (ud. 7 giugno), n. 50378
Presidente Iasillo, Relatore Bianchi

Con la sentenza in commento, la Corte di legittimità si è soffermata sulla applicabilità dell’attenuante ex art. 62 n. 1 c.p. (aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale) al c.d. omicidio pietatis causa, che si estrinseca nella uccisione della vittima a causa del particolare sentimento di compassione, insito nell’animo del soggetto agente, verso la condizione di profonda sofferenza della prima, afflitta da una grave malattia degenerativa e/o particolarmente invalidante.

Il reo, in altri termini, realizza la condotta omicidiaria col dichiarato fine di sottrarre la vittima ad ulteriori ed incresciosi patimenti cagionati dallo stato patologico dal quale è affetta, e dunque con l’intima ambizione di strapparla ad una gratuita ed ineluttabile sofferenza.

In particolare, la Corte ha affermato che il principio secondo cui, nella attuale coscienza sociale, il sentimento di compassione o di pietà deve ritenersi incompatibile con la condotta di soppressione della vita umana verso la quale si prova il sentimento medesimo: pertanto, non può essere ritenuta di particolare valore morale la condotta di omicidio di persona che si trovi in condizioni di grave ed irreversibile sofferenza fisica.

Come citare il contributo in una bibliografia:
F. Lombardi, Omicidio pietatis causa ed attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale, in Giurisprudenza Penale Web, 2019, 1