ARTICOLIDIRITTO PENALE

Depositate le motivazioni della Corte di Assise di Appello di Milano, in sede di rinvio, nei confronti di Brega Massone (vicenda Clinica Santa Rita)

Corte di Assise di Appello di Milano, Sezione II, 15 gennaio 2019 (ud. 19 ottobre 2018), n. 37
Presidente Ondei, Relatore Anelli

Pubblichiamo, in considerazione dell’interesse mediatico della vicenda, le motivazioni della sentenza con cui la seconda sezione della Corte di Assise di Appello di Milano, in seguito all’annullamento parziale della Corte di Cassazione (sez. I, 22/06/2017, n. 14776), ha derubricato in omicidi preterintenzionali i quattro omicidi volontari per cui era stato condannato all’ergastolo il dott. Pier Paolo Brega Massone, ex primario della Clinica Santa Rita di Milano

In particolare, la Corte, lungi dal ‘limitarsi’ ad escludere in maniera tranchant l’esistenza del dolo omicidiario (con significativi cenni critici nei confronti della Corte d’assise che lo aveva inflitto), ha ampiamente riscritto la vicenda, ritenendo di non poter rinunciare ad una «rivisitazione del dato, ormai processualmente acquisito, della “inutilità/incongruità” degli interventi chirurgici [pur] in una prospettiva esclusivamente “soggettivistica» (p. 32), arrivando, in alcuni casi, ad affermare che la condotta degli imputati «laddove non vi fosse l’obbligo di dualità nella qualificazione giuridica di cui si è abbondantemente detto in premessa [omicidi volontari/omicidi preterintenzionali] escluderebbe persino la sussistenza della colpa cosciente, lasciando spazio alla sola colpa incosciente» (p. 44).

La Corte d’Assise d’Appello di Milano ha ritenuto che «il profilo psichico del dolus eventualis non è sostenibile, perché non adeguatamente provato da nessuna delle risultanze istruttorie e dibattimentali disponibili: non dalle (molto evocate ma poco scrutinate) intercettazioni telefoniche, del resto intervenute anni dopo, dove l’indicazione chirurgica (in generale e non di questi casi in particolare) viene anzi rivendicata con forza; non dal raffronto delle consulenze tecniche o dal contraddittorio dichiarativo dei consulenti di parte e, men che meno, dalle dichiarazioni rese (da medici e, dunque, tecnici) dagli stessi imputati» (p. 33). Viene inoltre ridimensionando il rilievo spropositato che era stato sempre attribuito alle intercettazioni telefoniche: a differenza di quanto riconosciuto in questa e nella precedente vicenda giudiziaria (che ha portato alla condanna del dott. Brega Massone per circa 80 casi di lesioni volontarie), la sentenza sottolinea per la prima volta che molte di queste intercettazioni, non considerate nelle precedenti sentenze di merito, non solo «non sorreggono la prospettazione che gli imputati avrebbero (soggettivamente) operato inutilmente, consapevoli di procedere in assenza di indicazione chirurgica nei quattro casi sub iudice» (p. 72), ma nemmeno forniscono la «fotografia di un chirurgo disumano bensì di un chirurgo, capace e disponibile, che sente “giusto” essere capaci e disponibili per “farsi un giro” di clienti ed essere promotori di sé stessi» (p. 92).

Su un piano più generale, applicando in ambito medico l’ormai costante orientamento in tema di prova dell’elemento soggettivo della Suprema Corte, il Giudice del rinvio osserva che «se la ricerca sul piano della prova in concreto può essere agevole (recte: “può apparire” agevole), quanto alla rappresentazione, diviene impervia quanto all’elemento volitivo, sussistente solo quando la morte del paziente è stata ponderata dall’autore del reato come costo (previsto e non meramente prevedibile  e, soprattutto accettato) della propria azione, realizzata per conseguire il fine perseguito (in ipotesi: il fine di lucro per sé e per la struttura sanitaria)».

Ritiene la Corte che l’operare del medico «anche più cinicamente egoista […] manca, pressoché sempre, di una “concreta adesione psichica all’accadimento dell’evento-morte” […]. Persino quando, in via d’ipotesi, l’esercizio dell’attività sanitaria sia sorretto solo da narcisismo e/o protagonismo esibizionista ovvero spregiudicatezza nella sperimentazione scientifica, oppure sete di guadagno o altre spinte emotive ancora, tutte estranee all’esclusivo interesse del malato, comunque e in ogni caso la morte del paziente è sempre, per il medico, un fallimento professionale prima che umano, destinato – soprattutto se sfrontatamente ripetuto – a soverchiare, vanificandolo, l’obiettivo egoistico perseguito» (p. 69).

Evidente, in questi passaggi, il riferimento ai criteri di accertamento elaborati dalla nota sentenza delle Sezioni Unite “Thyssen” (24.4.2014, n. 38343), frequentemente citata all’interno della motivazione.

Redazione Giurisprudenza Penale

Per qualsiasi informazione: redazione@giurisprudenzapenale.com