Alle Sezioni Unite una questione sulla partecipazione, da parte di soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ad una manifestazione sportiva in luogo aperto al pubblico
Cassazione Penale, Sez. I, Ordinanza, 17 gennaio 2019 (ud. 19 dicembre 2018), n. 2124
Presidente Bonito, Relatore Magi
Si segnala l’ordinanza con cui è stata rimessa alle Sezioni Unite una questione di diritto relativa alla rilevanza penale della partecipazione, da parte di un soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ad una manifestazione sportiva.
Si tratta di questione – si legge nell’ordinanza – intorno alla quale si registra un contrasto giurisprudenziale, venuto in essere in epoca successiva alla emissione della sentenza Corte Edu De Tommaso contro Italia, che giustifica il ricorso alle Sezioni Unite:
- secondo un primo orientamento (decisione 31322 del 9.4.2018), il rinvio espresso nella disposizione di cui all’art. 75 D. Lgs. n.159/2011 (Violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale) alle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale sarebbe da intendersi come riempitivo del precetto e, pertanto, non potrebbe ricomprendere il divieto di partecipare a pubbliche riunioni, in virtù della ritenuta indeterminatezza della nozione di pubblica riunione. In particolare, tale decisione promuove – in un’ottica interpretativa costituzionalmente orientata – una riconsiderazione della punibilità di condotte che realizzano, in fatto, una potenziale violazione della prescrizione in parola, affermando che il deficit di tassatività e determinatezza è qui rappresentato dalla difficoltà di identificazione della nozione di pubblica riunione.
- secondo altro orientamento (decisione 28261 del 8.5.2018), la condotta consistente nella partecipazione del sorvegliato speciale ad una seduta di un consiglio comunale sarebbe invece punibile, ai sensi dell’art. 75 comma 2, sub specie di violazione del divieto di partecipare a pubbliche riunioni. Tale pronuncia afferma che la nozione di riunione pubblica non deve essere intesa in un’accezione formalistica, non rilevando le modalità di celebrazione dell’incontro, dovendosi ricomprendere in tale ambito qualsiasi occasione di ritrovo – anche informale – caratterizzata dalla presenza in luogo pubblico o aperto al pubblico di una pluralità di persone non preventivamente determinabile.
Pertanto, è stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione: «se, ed in quali limiti, la partecipazione del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ad una manifestazione sportiva tenuta in luogo aperto al pubblico risulti fatto punibile, in riferimento al reato di violazione delle prescrizioni imposte al sorvegliato speciale di cui agli artt. 8 e 75 Cod. Ant».