La (non) responsabilità penale del medico nelle scelte di fine vita del paziente
in Giurisprudenza Penale Web, 2019, 1-bis – ISSN 2499-846X
Con la L. n. 219/2017 il legislatore ha introdotto le disposizioni in tema di scelte di fine vita, corroborando, nella sua massima espressione, il principio di autodeterminazione terapeutica del paziente.
In virtù di tale principio il paziente, accompagnato dal medico, compie un percorso che potrebbe condurre sino al rifiuto di intraprendere un trattamento medico o alla sua sospensione, seppur vitale. Il consenso informato del paziente rappresenta l’ago della bilancia rispetto agli obblighi vigenti in capo al medico: i confini della posizione di garanzia di quest’ultimo, infatti, si determinano in relazione alla volontà del paziente, che è limite insuperabile e presupposto necessario dell’esercizio, o dell’inattività, del sanitario. Nell’ottica di un’alleanza terapeutica il medico si fa garante delle scelte di fine vita del paziente, in tal senso l’art. 1 comma 6 della legge in parola prevede che il sanitario sia esente da responsabilità, civile o penale, qualora agisca nel rispetto della volontà espressa dal paziente.
Siamo dunque dinanzi ad una nuova forma di esclusione di responsabilità dell’esercente la professione sanitaria, che si aggiunge a quella prevista dall’art. 590 sexies c.p., recentemente introdotto con la legge Gelli-Bianco, che ha riformato la materia della responsabilità medica.
Da un punto di vista prettamente penalistico spunti di particolare interesse sembrano cogliersi nell’analisi del rapporto che intercorre tra le due ipotesi di non punibilità del medico.
Invero la sfera della responsabilità si definisce in base al rapporto tra la libertà decisionale del paziente e la sfera di competenza del medico, che è comunque tenuto al rispetto delle linee guida e delle buone pratiche accreditate ed a conformarsi agli obblighi imposti dalla deontologia professionale. Ci si chiede allora in che termini ciò influisca sul percorso di determinazione della volontà del paziente ed in quali casi si alteri la dimensione di non responsabilità del medico.
Come citare il contributo in una bibliografia:
M. Bernardini, La (non) responsabilità penale del medico nelle scelte di fine vita del paziente, in Giurisprudenza Penale Web, 2019, 1-bis