La rilevanza spazio-temporale del contributo causale nella partecipazione materiale nel suicidio altrui: un’analisi costituzionalmente orientata dell’art. 580 c.p.
in Giurisprudenza Penale Web, 2019, 1-bis – ISSN 2499-846X
Il delitto di “Istigazione o aiuto al suicidio” previsto dall’art. 580 c.p. si configura come un reato a fattispecie alternative volto ad incriminare tre diverse condotte, che differiscono le une dalle altre per la diversa incidenza sulla formulazione del proposito suicidiario. Esso punisce il comportamento di colui che determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, per il principio dell’interesse pubblico alla indisponibilità della vita umana.
L’elemento materiale nelle sue tre diverse forme consiste nella cd. condotta di partecipazione all’altrui suicidio. La partecipazione può essere psichica (o morale), ossia diretta a determinare o rafforzare l’altrui proposito criminoso, oppure di natura materiale, risolvendosi nell’agevolare l’esecuzione dell’altrui proposito criminoso. Ai fini della configurabilità del reato è necessario che una delle condotte sopra descritte si traduca in un effettivo contributo causale alla realizzazione del suicidio.
Scopo del presente contributo è quello di analizzare la rilevanza spazio-temporale del contributo causale nella partecipazione materiale nel suicidio altrui, in modo che, in conformità ai principi di costituzionali di offensività, ragionevolezza e proporzionalità della pena, possano formare oggetto di criminalizzazione solamente quelle condotte agevolartici del proposito suicidario in senso stretto, che si manifestano nella fase esecutiva del suicidio, fornendo i mezzi o partecipando all’esecuzione dello stesso, escludendo dal rimprovero penale quelle condotte che offendono il bene protetto in modo marginale tali da non aver influito sull’autonoma e libera formazione della volontà suicida.
Inoltre, nell’ottica della finalità rieducativa della pena – intesa dalla giurisprudenza costituzionale, come proporzione tra qualità e qualità della sanzione, da una parte, e offesa, dall’altra – e di ragionevolezza della pena, bisognerebbe distinguere sotto il profilo sanzionatorio tra condotte di istigazione e rafforzamento e condotte di aiuto, in quanto, sicuramente, le prime sotto il profilo causale sono più invasive e incisive nel percorso deliberativo dell’aspirante suicida rispetto alle condotte di chi si limita ad agevolare una scelta suicidiaria deliberata in modo autonomo. In tal senso sarebbe auspicabile in conformità ai sopra richiamati principi costituzionali un intervento correttivo dell’art. 580 c.p. che tenga conto dell’offesa arrecata in concreto al bene giuridico tutelato.
Come citare il contributo in una bibliografia:
G. Ortolani, La rilevanza spazio-temporale del contributo causale nella partecipazione materiale nel suicidio altrui: un’analisi costituzionalmente orientata dell’art. 580 c.p., in Giurisprudenza Penale Web, 2019, 1-bis