ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALEIndagini e processo

Sulla preclusione alle questioni di competenza territoriale (art. 438 c. 6-bis c.p.p.) nelle ipotesi di abbreviato incardinato davanti al Tribunale in composizione monocratica per un reato a citazione diretta a giudizio

Tribunale di Spoleto, sez. penale in composizione monocratica, 22 gennaio 2019
Giudice dott. Luciano Padula

Con la decisione allegata il Tribunale di Spoleto si è pronunciato sull’applicabilità dell’art. 438 comma 6-bis c.p.p. (introdotto dall’art. 1, comma 43, L. 23 giugno 2017, n. 103 secondo cui “la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice”) alle ipotesi di giudizio abbreviato richiesto ed incardinato davanti al Tribunale in composizione monocratica per un reato a citazione diretta a giudizio.

La tematica – si legge nella decisione – «non è di agevole lettura, posto che non si tratta solo di stabilire chi sia il Tribunale competente a decidere, ma anche e con priorità logica, se possa proporsi una simile questione nell’ambito di un giudizio abbreviato incardinato».

Ai sensi dell’art. 556 c.p.p., infatti, «per il giudizio abbreviato e per l’applicazione della pena su richiesta si osservano, rispettivamente, le disposizioni dei titoli I e II del libro sesto, in quanto applicabili; se manca l’udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8. Si osserva altresì, in quanto applicabile, la disposizione dell’articolo 441-bis; nel caso di cui al comma 4 di detto articolo, il giudice, revocata l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l’udienza per il giudizio».

Il rinvio alla disciplina generale sul rito abbreviato non è, dunque, totalizzante, dal momento che lo stesso art. 556 c.p.p. prevede che le disposizioni del titolo I del libro sesto si osservano “in quanto applicabili”.

Da ciò si ricava – si legge nella sentenza – la prima argomentazione per cui la preclusione dettata dal nuovo art. 438 comma 6-bis c.p.p. «non va automaticamente estesa alle ipotesi di citazione diretta a giudizio, dove l’imputato, in difetto di una precedente udienza preliminare, è nella fase degli atti introduttivi al dibattimento che per la prima (e unica) volta è posto in condizione di sindacare la competenza del Tribunale individuato dal Pubblico Ministero».

La circostanza che la lettera dell’art. 438 comma 6-bis c.p.p. ricolleghi l’effetto preclusivo alla (sola) richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare – prosegue la decisione – «dà ulteriore conferma della piena compatibilità, al di fuori della citata udienza preliminare, fra eccezione di incompetenza territoriale e contestuale richiesta di abbreviato».

Risulta aderente al principio costituzionale del giudice naturale – conclude il Tribunale – «il riconoscimento all’imputato del diritto di essere giudicato da tale giudice (e non da altro), anche se lo stesso imputato ha, nell’esercizio legittimo delle sue facoltà difensive, prescelto il giudizio abbreviato, in ogni caso in cui la perdita di un così rilevante diritto non sia stata espressamente prevista dal Legislatore»

Redazione Giurisprudenza Penale

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