La Cassazione torna sul rapporto tra confisca urbanistica e prescrizione dopo la sentenza della Corte EDU nella causa G.I.E.M. ed altri c. Italia
Cassazione Penale, Sez. III, 7 febbraio 2019 (ud. 8 novembre 2018), n. 5936
Presidente Rosi, Relatore Liberati
Si segnala all’attenzione dei lettori la pronuncia n. 5936 del 2019, con cui la terza sezione penale della Corte di Cassazione è tornata a fare il punto sull’operatività della cd. confisca urbanistica nel caso di prescrizione, a seguito della nota pronuncia della Corte Europea dei diritti dell’Uomo nella causa G.I.E.M. ed altri c. Italia (si rinvia, sul punto, all’articolo di F. Cappelletti, La Grande Camera della Corte EDU deposita l’attesa sentenza in tema di confisca obbligatoria per lottizzazione abusiva. In breve, gli approdi raggiunti, in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 6).
I giudici di legittimità hanno affermato che in base alla nuova disposizione di cui all’art. 578-bis c.p.p., ed alla luce della citata pronuncia della Grande Camera della Corte EDU, il proscioglimento per intervenuta prescrizione, maturato nel corso del processo, non osta alla confisca del bene oggetto di lottizzazione abusiva, a condizione che la relativa decisione abbia accertato l’esistenza del reato e la colpevolezza dell’imputato attuando tutte le garanzie proprie delle pronunce formali di condanna, attesa la natura “sostanzialmente penale” della sanzione irrogata, ai sensi dell’art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione EDU.
La compatibilità tra la confisca urbanistica e la pronuncia di una sentenza di prescrizione – si legge nella sentenza -«è, in astratto, pienamente conforme ai principi convenzionali, dovendosi invece appuntare l’attenzione sul dato sostanziale dell’avvenuto accertamento dell’esistenza del reato e della colpevolezza dell’imputato, attuando tutte le garanzie proprie della natura penale della sanzione irrogata. E’ dunque possibile disporre la confisca urbanistica anche in caso di sentenza di prescrizione, ma la decisione sulla confisca – proprio perché in ottica convenzionale integra una decisione sanzionatoria di tipo penale – deve necessariamente essere adottata secondo standard probatori e con il rispetto delle garanzie proprie delle pronunce formali di condanna».