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Revisione delle sentenze che, nel dichiarare l’intervenuta prescrizione del reato, abbiano confermato le statuizioni civili a carico del prosciolto: depositate le motivazioni delle Sezioni Unite

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 7 febbraio 2019 (ud. 25 ottobre 2018), n. 6141
Presidente Carcano, Relatore Beltrani

Diamo immediata notizia – nell’attesa di ospitare un contributo di approfondimento sul tema – del deposito della sentenza n. 6141 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in merito alla possibilità di sottoporre a revisione le sentenze che, nel dichiarare l’intervenuta prescrizione del reato, abbiano confermato le statuizioni civili a carico del prosciolto.

Con ordinanza n. 27539/2018, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione aveva rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: «se sia ammissibile l’istanza di revisione proposta dall’imputato nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione e declaratoria di conferma della condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile, al fine di veder eliminate le statuizioni civili».

Sull’argomento si registravano, infatti, due opposti orientamenti giurisprudenziali:

  • secondo un primo, maggioritario, orientamento, la revisione in questi casi non sarebbe ammissibile in quanto tale istituto è configurato dal codice di rito come un mezzo di impugnazione straordinario preordinato al “proscioglimento” della persona già condannata in via definitiva; presupposto indefettibile per esperire il rimedio straordinario sarebbe, dunque, l’esistenza di una sentenza di condanna, di un decreto penale di condanna ovvero di una sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. e non, quindi, di una sentenza di proscioglimento (anche se accompagnata dalla condanna al risarcimento del danno);
  • secondo un orientamento minoritario (sostenuto dalla sola sentenza Sez. V, 3 ottobre 2016, n. 46707, Panizzi, rimasta isolata) la revisione sarebbe invece ammissibile in quanto nella locuzione “condannato” dovrebbe rientrare anche chi sia stato destinatario di una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione accompagnata dalla conferma della condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

Come avevamo anticipato, all’udienza del 25 ottobre 2018 le Sezioni Unite, aderendo al secondo orientamento, avevano fornito la seguente soluzione: affermativa.

Con sentenza n. 6141 del 2019, depositata ieri, è stato affermato il seguente principio di diritto: «è ammissibile, sia agli effetti civili che agli effetti penali, la revisione, richiesta ai sensi dell’art. 630 comma 1 lett. c) c.p.p., della sentenza del giudice di appello che, decidendo anche sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi concernenti gli interessi civili, in applicazione della disciplina dettata dall’art. 578 c.p.p., abbia prosciolto l’imputato per l’intervenuta prescrizione del reato e contestualmente confermato la sua condanna al risarcimento del danno nei confronti della parte civile».

Per un approfondimento sul tema si rinvia a G. Stampanoni Bassi, Sui limiti oggettivi della revisione: tra sentenze “a contenuto pienamente condannatorio” e sentenze di proscioglimento “non pienamente liberatorie”, in Cassazione Penale, 2018, 4, 1265.

Redazione Giurisprudenza Penale

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