ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALE

Alle sezioni Unite una questione sulla notifica all’imputato assente dell’estratto della sentenza emessa in seguito a rito abbreviato

Cassazione Penale, Sez. III, Ordinanza, 11 febbraio 2019 (ud. 17 dicembre 2018), n. 6377
Presidente Rosi, Relatore Socci

Si segnala l’ordinanza con cui la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha rimesso alle sezioni Unite una questione di diritto in tema di notifica all’imputato assente dell’estratto della sentenza emessa in seguito a rito abbreviato ex artt. 442 c. 3 c.p.p. (secondo il quale «la sentenza è notificata all’imputato che non sia comparso») e 134 d.a. c.p.p. (secondo cui «la sentenza emessa nel giudizio abbreviato è notificata per estratto all’imputato non comparso, unitamente all’avviso di deposito della sentenza medesima»).

Dopo la riforma della disciplina del processo in absentia (ex contumacia) – si legge nell’ordinanza – l’avviso previsto dall’artt. 442 c. 3 c.p.p. e 134 d.a. c.p.p. per una parte della giurisprudenza di questa Corte di Cassazione non risulta più dovuto, in quanto l’imputato è rappresentato dal difensore; questa tesi propende per l’abrogazione implicita degli art. 442, cod. proc. pen. e 134, d.a., del cod. proc. pen. in quanto «con la nuova disciplina dell’assenza, volta a garantire l’effettiva conoscenza del processo ed a ricondurre la mancata partecipazione dell’imputato ad una determinazione consapevole e volontaria, presupposto dell’eliminazione dell’obbligo di notifica della sentenza, è venuta meno anche la ragione giustificatrice della disposizione di cui all’art. 442 cod. proc. pen., comma 3, tanto più che nel giudizio abbreviato l’imputato non comparso resta rappresentato da un difensore investito dei poteri conferitigli da procura speciale, necessaria per accedere al rito alternativo. Per tale ragione il difensore è certamente in contatto con il proprio assistito e può fornirgli tutte le informazioni necessarie sulla definizione del procedimento e sugli adempimenti da porre in essere per potere contestare la decisione sfavorevole mediante proposizione dell’impugnazione».

Al contrario, per altra giurisprudenza, «la specifica regola dettata dall’art. 442 cod. proc. pen., comma 3, è rimasta inalterata anche a seguito delle (e nonostante le) successive modifiche dell’art. 442 cod. proc. pen.» risultando «oltremodo inconsueto che il legislatore abbia dimenticato di abrogare due norme importanti, come gli artt. 442 c. 3 c.p.p. e 134 d.a. c.p.p., con la legge di riforma (legge 28 aprile 2014, n. 67), pur con l’intervento in maniera organica e completa sul codice di rito». Peraltro, «far dipendere una sanzione, produttiva di effetti negativi per l’imputato (che vedrebbe, infatti, dichiarato inammissibile un atto di impugnazione, con passaggio in giudicato della decisione di condanna), da un’interpretazione che ritiene abrogata tacitamente una norma di favore, per un diritto ad una impugnazione della sentenza di condanna, violerebbe il principio CEDU del giusto processo, che richiede sempre, per le norme penali e processuali penali, una interpretazione restrittiva, e in favor rei».

Trattandosi di tematica «che investe una questione fondamentale incidente anche sulla prassi degli uffici giudiziari, poiché alcuni continuano ad effettuare le notifiche suddette (all’imputato non comparso per tutto il giudizio abbreviato) ed altri uffici non le dispongono», la Corte ha ritenuto di rimettere alle Sezioni Unite la seguente questione: «se, dopo la riforma della disciplina del processo in absentia, debba essere notificato all’imputato assente l’estratto della sentenza ai sensi degli artt. 442 c. 3 c.p.p. e 134 d.a. c.p.p.».

Redazione Giurisprudenza Penale

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