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Affetti e carcere: prospettive intramurarie di riforma nel bilanciamento tra esigenze di tutela contrapposte

in Giurisprudenza Penale Web, 2019, 2-bis – ISSN 2499-846X

I contatti con il mondo esterno e in primis i rapporti con la famiglia rappresentano il «biglietto da visita» di un ordinamento penitenziario che persegue l’obiettivo del reinserimento sociale del detenuto, ragion per cui particolare attenzione viene dedicata alla loro cura, muovendo dalla consapevolezza dell’importanza che questa ricopre nel difficile quadro della vita detentiva.

E’ di intuitiva rilevanza, infatti, come una valida conservazione, finanche il recupero, della rete affettiva costituisce indicatore della possibilità di successo dell’opera di rieducazione del condannato, sicché i rapporti con il nucleo familiare rilevano quali elemento centrale non solo del trattamento penitenziario ma anche della risocializzazione in quanto è innegabile come questo rappresenti spesso il caposaldo da cui ripartire una volta espiata la pena.

Chi infatti meglio della famiglia, e non solo quella giuridicamente intesa, è in grado di ricoprire un ruolo di sostegno capace di lenire, per quanto possibile, le sofferenze derivate dalla permanenza nei luoghi di detenzione.

Dare perciò concretezza al principio generale del favor familiae significa riconoscere in capo ad ogni detenuto il diritto al mantenimento delle relazioni personali quale situazione giuridica soggettiva, il cui mancato esercizio si pone in contrasto sia con le norme costituzionali poste a tutela della persona e della famiglia (articoli 2, 29, 30 e 31 Cost.), sia con le fonti internazionali laddove viene riconosciuto ad ogni individuo il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare (articolo 8 CEDU).

In questa prospettiva il fattore che senza ombra di dubbio gioca un ruolo fondamentale per il detenuto è quello emotivo e la relazione umana è proprio l’elemento che consente di non perdere il contatto con la realtà, in un ambiente che talvolta ha ben poco di umano.

Di qui nasce l’esigenza di riconoscere l’affettività quale esercizio del diritto personalissimo a coltivare relazioni familiari, affettive, sessuali e amicali con persone libere da annoverare tra i diritti fondamentali garantiti a tutti gli individui, di cui anche la persona ristretta gode, che in quanto tali sono definiti inviolabili e pertanto meritevoli di qualsivoglia forma di tutela; a riprova di ciò il Consiglio dei Ministri ha da poco approvato il decreto di riforma dell’ordinamento penitenziario contenente una modifica dell’articolo 1 il cui nuovo comma 3 stabilisce che «ad ogni persona privata della libertà sono garantiti i diritti fondamentali».

Come citare il contributo in una bibliografia:
C. Olivo, Affetti e carcere: prospettive intramurarie di riforma nel bilanciamento tra esigenze di tutela contrapposte, in Giurisprudenza Penale Web, 2019, 2-bis