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Depositata la sentenza della Corte Costituzionale sulle prescrizioni di “vivere onestamente” e “rispettare le leggi” nella sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno

Corte Costituzionale, 27 febbraio 2019, sentenza n. 25
Presidente Lattanzi, Relatore Amoroso

Come avevamo anticipato, con ordinanza del 26 ottobre 2017, la Corte di Cassazione aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 75 comma 2 D. Lgs. n. 159/2011 nella parte in cui sanziona la condotta di chi violi le prescrizioni di “vivere onestamente” e “rispettare le leggi” imposte con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

Sul tema, come è noto, la sentenza De Tommaso c. Italia della Grande Camera della Corte EDU aveva ritenuto sussistente la violazione dell’art. 2, Protocollo 4 alla CEDU (libertà di circolazione) per il deficit di precisione e di prevedibilità delle condotte idonee a essere prese in considerazione per la valutazione della pericolosità sociale di un individuo, così imponendo ai giudici nazionali la necessità di vagliare la coerenza della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con i principi di precisione, determinatezza e tassatività delle norme penali.

Facendo seguito alla pronuncia dei giudici di Strasburgo, la questione era poi stata assegnata alle Sezioni Unite che, con sentenza n. 40076 (caso Paternò), avevano offerto un’interpretazione adeguatrice della sentenza della Corte EDU che si risolve, di fatto, in una abrogazione giurisprudenziale del reato, avendo le Sezioni Unite escluso che la violazione delle prescrizioni “di vivere onestamente” e “di rispettare le leggi” possa configurare il reato di cui all’art. 75, comma 2, D. Lgs. n. 159/2011, in quanto si tratta di prescrizioni generiche e indeterminate (si rinvia, per un approfondimento, all’articolo di D. Pulitanò, Misure di prevenzione e modelli sanzionatori, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 10).

In data odierna è stata depositata la sentenza n. 25/2019 della Corte Costituzionale con la quale è stata dichiarata:

– l’illegittimità costituzionale dell’art. 75, comma 2 D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 nella parte in cui prevede come delitto la violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la misura della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno ove consistente nell’inosservanza delle prescrizioni di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi

e, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale);

– l’illegittimità costituzionale dell’art. 75, comma 1 D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 nella parte in cui prevede come reato contravvenzionale la violazione degli obblighi inerenti la misura della sorveglianza speciale senza obbligo o divieto di soggiorno ove consistente nell’inosservanza delle prescrizioni di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi”.

Redazione Giurisprudenza Penale

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