Sul reclutamento e favoreggiamento della prostituzione “volontariamente e consapevolmente esercitata”: non fondate le questioni di legittimità costituzionale
Come avevamo anticipato, era prevista per oggi l’udienza davanti alla Corte Costituzionale per decidere sulla questione di legittimità costituzionale – sollevata dalla Corte di Appello di Bari nel processo Tarantini – dell’art. 3, comma primo, nr. 4) prima parte e nr. 8) della Legge Merlin (Legge 20 febbraio 1958, n. 75), nella parte in cui configura come illecito penale il reclutamento ed il favoreggiamento della prostituzione volontariamente e consapevolmente esercitata siccome in contrasto con gli artt. 2, 3, 13, 25 comma 2, 27 e 41 della Costituzione.
In base a quanto comunicato dall’Ufficio Stampa della Corte, si apprende che le questioni di legittimità costituzionale riguardanti il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione, puniti dalla legge Merlin, sono state dichiarate non fondate.
Le questioni – si legge nel comunicato stampa – «erano state sollevate con specifico riferimento all’attività di prostituzione liberamente e consapevolmente esercitata dalle cosiddette escort. I giudici baresi sostenevano, in particolare, che la prostituzione è un’espressione della libertà sessuale tutelata dalla Costituzione e che, pertanto, punire chi svolge un’attività di intermediazione tra prostituta e cliente o di favoreggiamento della prostituzione equivarebbe a compromettere l’esercizio tanto della libertà sessuale quanto della libertà di iniziativa economica della prostituta, colpendo condotte di terzi non lesive di alcun bene giuridico».
La Corte costituzionale – prosegue il comunicato – «ha ritenuto che non è in contrasto con la Costituzione la scelta di politica criminale operata con la legge Merlin, quella cioè di configurare la prostituzione come un’attività in sé lecita ma al tempo stesso di punire tutte le condotte di terzi che la agevolino o la sfruttino. Inoltre, la Corte ha ritenuto che il reato di favoreggiamento della prostituzione non contrasta con il principio di determinatezza e tassatività della fattispecie penale».