Una prima pronuncia sui profili intertemporali della cd. “spazzacorrotti” in tema di esecuzione della pena
Tribunale di Napoli, Sez. settima, 28 febbraio 2019
Presidente Di Stefano
Segnaliamo ai lettori il provvedimento con cui il Tribunale di Napoli ha affrontato il tema dell’efficacia temporale della recente Legge 9 gennaio 2019, n. 3 (cd. “Spazzacorrotti”) in punto di esecuzione della pena.
Come è noto, tra le numerose modifiche apportate dalla recente legge Spazzacorrotti si annovera anche la modifica dell’art. 4-bis Ordinamento Penitenziario all’interno del quale sono stati inseriti tra i reati ostativi c.d. “di prima fascia” quelli previsti dagli artt. 314 co. 1, 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater co. 1, 320, 321, 322, 322 bis c.p.
Al tempo stesso, come altrettanto noto, la stessa Legge 9 gennaio 2019, n. 3 non ha disposto alcunché in ordine alla decorrenza dei propri effetti, non essendovi una norma transitoria. Si rinvia, sul punto, agli approfondimenti di V. Alberta, L’introduzione dei reati contro la pubblica amministrazione nell’art. 4 bis, co. 1, OP: questioni di diritto intertemporale, in Giurisprudenza Penale Web, 2019, 2 e di V.Manes, L’estensione dell’art. 4-bis ai delitti contro la P.A.: profili di illegittimità costituzionale, in Diritto Penale Contemporaneo, 2019, 2.
Il Tribunale di Napoli – chiamato a pronunciarsi sulla decisione di un Procuratore che aveva revocato un precedente ordine di sospensione dell’esecuzione della pena in conseguenza proprio dell’entrata in vigore della Legge “Spazzacorrotti” – ha ribadito il principio, «costantemente espresso dalla giurisprudenza, secondo cui le disposizioni concernenti l’esecuzione delle pene detentive e le misure alternative non hanno carattere di norme sostanziali e non sono, pertanto, assoggettabili alle regole dettate in tema di successione di norme penali nel tempo».
I giudici si sono pronunciati anche sulla eccezione di incostituzionalità avanzata dalla difesa, ricordando come, già in passato, la Suprema Corte ne abbia affermato la manifesta infondatezza.
Tuttavia, secondo i giudici, in ragione del fatto che le disposizioni concernenti l’esecuzione delle pene detentive e le misure alternative non hanno carattere di norme sostanziali e soggiacciono, perciò, al principio “tempus regit actum”, non può ammettersi – come accaduto nel caso oggetto di attenzione – la revoca di un precedente provvedimento di sospensione dell’esecuzione della pena emesso, prima dell’entrata in vigore della cd. Spazzacorrotti, nel pieno rispetto della normativa all’epoca vigente.
Infatti, proprio in ossequio al principio “tempus regit actum” – conclude il Tribunale – «le successive modifiche di legge non possono interferire con i provvedimenti di esecuzione con sospensione già emessi; trattasi, peraltro, di provvedimenti per loro natura del tutto interlocutori (come insito nel termine “sospensione”), spettando poi al Tribunale di Sorveglianza la valutazione circa le modalità di esecuzione della pena».