ARTICOLICONTRIBUTIDalle Sezioni Unite

Pornografia domestica, sexting e revenge porn fra minorenni. Alcune osservazioni dopo la pronuncia delle Sezioni Unite n. 51815/18.

in Giurisprudenza Penale Web, 2019, 3 – ISSN 2499-846X

Prendendo spunto dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 51815/2018 (secondo cui «ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 600-ter, comma 1, n. 1), c.p., con riferimento alla condotta di produzione di materiale pedopornografico, non è più necessario, viste le nuove formulazioni della disposizione introdotte a partire dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38, l’accertamento del pericolo di diffusione del suddetto materiale»), l’Autore si interroga sulla attuale risposta del diritto punitivo nei confronti del sexting, anche minorile, il quale pare ormai essere trattato (con troppa facilità) alla stregua di un comportamento giuridicamente tollerato, ovvero di un «(comportamento) che costituisce pur sempre un disvalore giuridico […], non perseguibile per ragioni di mera opportunità, solo se commesso di mano propria, poiché, dato il disvalore, ne viene perseguita l’esecuzione per manu altrui […]»

Il primo passo sull’indagine di questo fenomeno virtuale  deve essere la comprensione del funzionamento del “nuovo che avanza”, delle tecnologie e delle tendenze sociali dei giovani, per addivenire ad una corretta qualificazione del fatto sotto la sfera di applicabilità di una determinata fattispecie penale, meritevole di sanzione solo laddove siano integrati i requisiti di offensività, sussidiarietà e necessarietà della sanzione criminale.

Come citare il contributo in una bibliografia:
M. Cotelli, Pornografia domestica, sexting e revenge porn fra minorenni. Alcune osservazioni dopo la pronuncia delle Sezioni Unite n. 51815/18in Giurisprudenza Penale Web, 2019, 3