La causa di non punibilità di cui all’art. 384 c.p. è applicabile anche ai rapporti di convivenza “more uxorio”
Cassazione Penale, Sez. VI, 14 marzo 2019 (ud. 19 settembre 2018), n. 11476
Presidente Paoloni, Relatore Silvestri
In tema di favoreggiamento personale, i giudici della sesta sezione penale della Corte di Cassazione hanno affermato che la causa di non punibilità di cui all’art. 384 comma 1 c.p. opera anche in relazione ai rapporti di convivenza di fatto.
Anche dopo l’entrata in vigore della Legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), nota anche come Legge Cirinnà, con cui è stata istituita l’unione civile tra persone dello stesso sesso ed altresì introdotta una disciplina delle convivenze di fatto, «il tema su cui si riflette in dottrina – si legge nella sentenza – attiene al se, a fronte del riconoscimento, ad ampio spettro, di diritti ed obblighi connessi a rapporti di coppia ulteriori e diversi da quello, tradizionale, del matrimonio, la Legge Cirinnà abbia dispiegato i propri effetti anche in rami dell’ordinamento diversi da quello civile e, quindi, anche nel diritto penale».
Ciò che non pare essere stato compiuto con la Legge 76/2016 – prosegue la pronuncia – «è il coordinamento del diritto penale con le convivenze di fatto; ci si riferisce a quelle preesistenti situazioni di disparità di trattamento, che sono state verosimilmente acuite proprio a seguito dell’introduzione delle unioni civili».
Ad avviso della Corte, «una interpretazione valoriale, non in contrasto con la Costituzione, consente di ritenere applicabile l’istituto di cui all’art. 384 c.1 c.p. anche ai rapporti di convivenza “more uxorio”, pur dopo la legge Cirinnà».