Non sussiste obbligo di notificazione alla persona offesa della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare, ex art. 299 c.3 c.p.p., nel caso di richiesta proposta in udienza, alla presenza della persona offesa
Cassazione Penale, Sez. V, 6 marzo 2019 (ud. 8 novembre 2018), n. 9872
Presidente Vessichelli, Relatore Settembre
Relativamente all’obbligo di notificazione al difensore della persona offesa (o, in mancanza, a questa) della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare nell’ambito dei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, ai sensi dell’art. 299 comma 3 c.p.p., con la sentenza allegata la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che non vi è necessità di provvedere a tale adempimento ogni qualvolta la richiesta di revoca o sostituzione sia proposta in udienza, alla presenza della persona offesa o del suo difensore.
Come è noto, ai sensi dell’art. 299 comma 3 c.p.p. – così come modificato dal D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119 – «la richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest’ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio».